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L’incarico di segretario generale con funzioni dirigenziali per la gestione di risorse economiche è incompatibile con l’incarico di RPCT

Con atto del Presidente del 17 luglio u.s., ANAC, in esito ad una richiesta di parere da parte del Segretario comunale, è nuovamente intervenuta sull’incompatibilità tra l’incarico di RPCT e l’incarico di funzionario con compiti dirigenziali che comportano, in particolare, la gestione di risorse economiche.

In particolare, l’Autorità, in coerenza con quanto già disposto e in particolare con le indicazioni dell’allegato 3 al PNA 2022, ha ribadito la necessità di nominare quale RPCT un soggetto che non si trovi in una situazione di conflitto di interessi, ovvero non ricopra un ruolo dirigenziale che comporti l’esercizio di attività gestorie e amministrative, nonché l’esercizio di attività particolarmente esposte al rischio corruttivo (ufficio contratti, ufficio del personale, ufficio gestione del patrimonio).

Con specifico riguardo agli enti locali, ANAC ha preliminarmente rappresentato che:

  • il RPCT è individuato nella figura del segretario o nel dirigente apicale (art. 1, comma 7, L. 190/2012);
  • l’ente può nominare un soggetto diverso rispetto a quanto stabilito dai criteri indicati nell’allegato 3 al PNA 2022 purché, nell’atto di nomina, sia data evidenza delle ragioni e delle esigenze poste alla base della scelta; in tale evenienza, al fine di garantire un’adeguata differenziazione dei ruoli, l’ente dovrà adottare idonee misure di prevenzione al fine di garantire l’imparzialità dei controlli  citando a titolo esemplificativo misure quali la partecipazione alle operazioni di verifica da parte di altro personale, la rendicontazione all’organo di indirizzo dell’attività svolta, lo svolgimento delle attività di monitoraggio ad opera di altro soggetto.

Con riguardo, invece, alla richiesta di parere ricevuta, secondo ANAC sarebbe opportuno che il Comune affidasse le funzioni dirigenziali dell’Area sistemi informativi ad altro dipendente in quanto la gestione dei fondi del PNRR configura un’attività di amministrazione attiva che si colloca in un’area a rischio corruzione alta costituita dalla gestione delle risorse finanziarie.

Di contro, rispetto alla gestione delle risorse dell’Area segreteria generale, l’Autorità ha ritenuto insussistente l’incompatibilità tra il ruolo di segretario generale e quello di RPCT, visti i limitati poteri gestori attribuiti al vertice amministrativo degli enti locali compatibili con il corretto assolvimento della funzione di RPCT.

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