Mancata adozione PTPCT 2021-2023: sanzioni ANAC per Azienda Territoriale per l’Edilizia
DELIBERA ANAC 124/2022 – Con Delibera n. 124 del 16 marzo 2022, ANAC ha sanzionato alcuni membri del CDA di un’Azienda Territoriale per l’Edilizia di un Comune per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023.
La sanzione pecuniaria comminata – che dovrà essere saldata personalmente dagli ingiunti – deriva dall’accertamento della mancata pubblicazione del PTPCT nei tempi debiti (n.d.r. entro 31 marzo 2021) e dalla sua approvazione intempestiva avvenuta solo nel febbraio 2022, ovvero con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge. La Delibera riveste un notevole interesse sia in relazione ai soggetti destinatari della sanzione, sia in relazione alle motivazioni addotte dall’Autorità.
SOGGETTI COINVOLTI – Quanto ai soggetti, si rileva che:
– relativamente al CDA – organo direttivo – ANAC ne ha rilevato “una responsabilità per culpa in vigilando, avendo omesso di verificare la realizzazione degli adempimenti che la legge assegna”; in questa sede è stato poi ribadito un concetto già espresso altre volte ovvero che “l’organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate”;
– relativamente al RPCT che era in carica fino al 31 marzo 2021, ANAC parimenti ha ritenuto che non si possa escludere la sua responsabilità in ordine alla mancata adozione del PTPCT 2021-2023 proprio perché il suo incarico ha avuto durata fino alla data coincidente con il termine finale di adozione del PTPCT per l’anno 2021;
– relativamente al Commissario straordinario, anche egli in carica fino al 31 marzo 2021 e poi convenuto nel CDA in carica dal 1° aprile 2021, nemmeno si può escludere una responsabilità poiché le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del RPCT affinché predisponesse una proposta di PTPCT. A ciò si aggiunga, sottolinea ANAC, che lo stesso il Commissario, divenuto dal 1° aprile 2021 membro del CDA, non ha provveduto a nominare un nuovo RPCT fino al gennaio 2022, così integrando una ulteriore condotta negligente foriera di responsabilità ai sensi di legge;
– relativamente, infine, al Consiglio di Amministrazione subentrato in carica il 1° aprile 2021, ANAC evidenzia una responsabilità per culpa in vigilando, avendo questo omesso di verificare la realizzazione degli adempimenti che la legge assegna al RPCT e integrando – in questo modo – un’omissione del controllo generalizzato sull’attuazione della normativa che pure gli è riconosciuto dalla legge.
MOTIVAZIONI E VALUTAZIONI ANAC – Quanto alle motivazioni, ANAC ha ritenuto che l’approvazione del PTPCT 2021-2023 tardiva e successiva all’avvio del procedimento sanzionatorio denoti scarsa attenzione dell’ente alle scadenze di legge previste per l’adozione del programma triennale e totale noncuranza degli obblighi di cui alla L. 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi, che pure sono funzionali alla natura “programmatoria” del programma stesso.
Rispetto alle suddette valutazioni, non sono risultate utili a giustificare la posizione dei sanzionati né la difficile situazione aziendale caratterizzata da una ridotta pianta organica , né il cambio degli organi di vertice avvenuto a ridosso della scadenza per l’approvazione del PTPTC, né l’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid-19.
La Delibera si pone come uno strumento paradigmatico delle responsabilità collegate ai ruoli aziendali e rinnova, ancora una volta, gli obblighi previsti verso i soggetti all’art. 2-bis del D. Leg.vo 33/2013, commi 2 e 3.