Natura amministrativa del procedimento disciplinare e non applicabilità delle nullità del codice di procedura civile
Con la recentissima sentenza n. 29588 dell’11 ottobre 2022, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è tornata sulla qualificazione del procedimento disciplinare davanti agli organi giudicanti costituiti presso gli Ordini professionali, ribadendone la natura amministrativa di carattere giustiziale. Secondo la Suprema Corte, il Consiglio territoriale di disciplina non ha una natura giurisdizionale ma ha una natura amministrativa pur se con finalità giustiziale, e tale natura viene concretamente provata da elementi di terzietà del giudicante quali il sistema di nomina, le garanzie di incompatibilità e la possibilità di astenersi o di essere ricusati.
Dalla natura amministrativa del giudizio disciplinare discende che il formalismo dell’iter procedimentale è alleggerito e semplificato e che, in nessun caso le nullità tipiche del procedimento civile possano ritenersi estese. Nello specifico, le Sezioni Unite con la sentenza citata hanno decretato che la notificazione della citazione a giudizio fatta presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto (art. 21, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014), risulta comunque idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto stesso da parte del suo destinatario, con ciò escludendo ogni ipotesi di nullità del procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare, infatti, in considerazione della sua qualificazione non giurisdizionale è improntato alla semplicità della forma, pur nel rispetto assoluto del diritto di difesa.