Nomina del RPCT: criteri e indicazioni ANAC per la nomina di un dipendente con qualifica di quadro
Con atto del Presidente del 20 marzo u.s. l’Anac, a seguito di una richiesta di parere da parte di una società di servizi idrici integrati, è tornata sul tema dell’attribuzione dell’incarico di RPCT delineando i criteri di scelta del RPCT e le eventuali eccezioni alla nomina di un soggetto che non presenti i criteri richiesti.
Come noto, il responsabile anticorruzione di un ente – in via preliminare- deve essere individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio da parte dell’organo di indirizzo che dispone, se necessario, modifiche organizzative al fine di assicurare lo svolgimento dell’incarico in completa autonomia ed effettività; il soggetto individuato, inoltre, deve possedere un’adeguata conoscenza dell’organizzazione e funzionamento dell’ente, non deve versare in situazione di conflitto di interessi e deve essere dotato di autonomia valutativa.
Pertanto, in conformità a quanto sopra, il ruolo di RPCT non dovrà essere conferito a soggetti assegnati ad uffici esercenti attività gestorie e amministrative e/o assegnati a settori maggiormente esposti al rischio corruttivo.
Rispetto alla regola generale sopra indicata, Anac ha altresì individuato delle eccezioni rapportabili alla specificità dell’ente e alle diverse casistiche riscontrabili; pertanto, secondo ANAC:
- un ente, in ragione della peculiarità organizzativa interna, può nominare un RPCT in base alle proprie esigenze, in difformità ai requisiti generali forniti dall’Autorità, avendo cura di motivare tali scelte nel provvedimento di nomina;
- la nomina a RPCT di un dirigente esterno può avvenire e necessita di una motivazione puntuale anche in ordine all’assenza, all’interno dell’ente, di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge;
- l’incarico di RPCT può essere affidato ai titolari di posizioni organizzative o a profili dirigenziali che, ad ogni modo, garantiscono le necessarie competenze e l’indipendenza richieste della normativa di riferimento, in caso di enti caratterizzati da ridotte dimensioni dotati delle figure con le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico ma che operano in settori esposti al rischio corruttivo; in tale caso, l’organo di indirizzo deve svolgere una puntuale vigilanza sulle attività del soggetto incaricato;
- l’incarico di RPCT, in circostanze eccezionali, può essere attribuito all’amministratore di una società alla condizione che non abbia deleghe gestionali.
Rispetto poi alla possibilità di attribuire l’incarico di RPCT a un dipendente e alla correlata remunerazione per l’incarico di RPCT, ANAC fornisce utili chiarimenti rispondendo a dubbi che si succedono costantemente.
L’Autorità ha infatti precisato che, negli enti di piccole dimensioni, l’organo di indirizzo ha il potere di richiedere al dipendente tutte le mansioni esigibili in base all’inquadramento contrattuale e pertanto l’incarico di RPCT si configura come un incarico aggiuntivo a quello già svolto dal dipendente, il quale non può rifiutarsi ad eccezione di situazioni di incompatibilità/inopportunità; inoltre la mancata corresponsione di un compenso aggiuntivo non rappresenta di per sé un motivo legittimo per rifiutare l’incarico: difatti, dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare alcun compenso, salvo il riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato.
Alla luce di quanto detto, l’Anac ritiene che l’attribuzione dell’incarico di RPCT al soggetto che riveste il ruolo di quadro, trovandosi tutti i dirigenti in una posizione di incompatibilità, garantisce i requisiti previsti dall’Autorità stessa.