Nuovi schemi ANAC per rendere le dichiarazioni ex art. 20 D.lgs. 39/2013: la delibera 92/2026
A cura di Rosalisa Lancia, DG Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
Con la delibera n. 92 dell’11 marzo 2026, ANAC ha approvato dieci schemi di pubblicazione relativi alle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013, introducendo un quadro di riferimento più ordinato per la gestione degli obblighi dichiarativi in materia di inconferibilità e incompatibilità. L’intervento si collega direttamente al PNA 2025, che aveva già annunciato, tra le linee di azione dell’Autorità, la predisposizione di modelli standardizzati destinati a orientare amministrazioni ed enti obbligati. Il dato di maggiore interesse non risiede, tuttavia, nella sola adozione della modulistica, ma nel diverso approccio che essa esprime: la dichiarazione ex art. 20 non viene più percepita come un passaggio meramente burocratico, bensì come uno snodo essenziale del sistema di prevenzione, trasparenza e verifica preventiva della legittimità degli incarichi.
1. L’oggetto della delibera n. 92/2026
La delibera ANAC n. 92 dell’11 marzo 2026 ha per oggetto l’adozione di dieci schemi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 33/2013, concernenti le dichiarazioni previste dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Si tratta, in particolare, di modelli destinati a disciplinare in modo più uniforme sia la dichiarazione resa al momento del conferimento dell’incarico, relativa all’assenza di cause di inconferibilità, sia la dichiarazione periodica annuale concernente l’assenza di cause di incompatibilità. Pur restando ferma la natura volontaria dell’adozione dei modelli predisposti dall’Autorità, la delibera assume un evidente rilievo sistematico, perché offre alle amministrazioni una traccia comune per ricondurre a criteri omogenei la raccolta, la pubblicazione e la successiva valutazione delle dichiarazioni.
2. Il collegamento con il PNA 2025
La delibera n. 92/2026 si inserisce in piena continuità con il PNA 2025, approvato con delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, nel quale ANAC aveva già collocato la materia degli incarichi pubblici e delle relative verifiche tra gli assi strategici del nuovo disegno di prevenzione della corruzione. In quel contesto, l’Autorità aveva espressamente individuato, tra i propri obiettivi, quello di predisporre e fornire schemi dichiarativi standardizzati per agevolare le pubbliche amministrazioni e gli enti tenuti nell’applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013. La delibera n. 92 rappresenta, dunque, la traduzione concreta di un obiettivo programmatorio già chiaramente delineato e conferma una tendenza sempre più marcata di ANAC a coniugare funzione regolatoria, indirizzo interpretativo e supporto operativo. In questa prospettiva, la standardizzazione dei modelli non costituisce un intervento accessorio, ma uno strumento funzionale a rendere più effettiva e controllabile l’attuazione della disciplina.
3. La ratio della dichiarazione: da adempimento formale a presidio preventivo
L’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013 non può essere letto come una mera formalità documentale. La sua ragione giustificativa va piuttosto individuata nell’esigenza di far emergere, prima del conferimento o nel corso dello svolgimento dell’incarico, elementi suscettibili di incidere sulla sua legittimità. La sua funzione è, quindi, quella di consentire all’amministrazione di conoscere anticipatamente eventuali situazioni ostative al conferimento o alla permanenza nell’incarico, rendendo possibile una verifica preventiva di legalità sostanziale. La dichiarazione diventa così uno strumento di emersione del rischio, di responsabilizzazione del dichiarante e di supporto alla decisione dell’organo conferente. Sotto questo profilo, la standardizzazione dei modelli svolge una funzione di chiarificazione: delimita con maggiore precisione l’area delle circostanze rilevanti, riduce le ambiguità interpretative e rende più agevole sia per il dichiarante sia per l’amministrazione comprendere l’esatto contenuto dell’obbligo dichiarativo.
4. L’importanza dell’acquisizione e della verifica: il richiamo alla delibera n. 464/2025
L’efficacia del sistema dipende, però, non soltanto dalla resa della dichiarazione, ma anche dalla capacità dell’amministrazione di acquisirla correttamente e di verificarne il contenuto. Su questo punto assume rilievo decisivo la delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025, che disciplina in via generale l’esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e di ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità. Quel provvedimento ha il merito di ricondurre la dichiarazione ex art. 20 all’interno di un processo amministrativo più ampio, nel quale l’acquisizione del documento costituisce solo il primo segmento di un’attività di presidio che deve proseguire con verifiche adeguate e coerenti con la natura dell’incarico conferito. Tale delibera dedica un’apposita attenzione all’attività di acquisizione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20, chiarendo che il RPCT è chiamato a presidiare il processo interno di controllo, mentre l’amministrazione conferente resta responsabile della verifica delle condizioni ostative ai fini del legittimo conferimento dell’incarico. Il punto, dunque, è centrale: non basta ricevere la dichiarazione; occorre inserirla in un procedimento di controllo effettivo, fondato su verifiche documentali, controlli a campione e riscontri istruttori adeguati. Solo in questo modo la dichiarazione assolve realmente alla propria funzione di presidio preventivo e non si riduce a un atto meramente acquisito agli atti.
5. I destinatari e la funzione ordinatrice degli schemi
Gli schemi riguardano i soggetti titolari di incarichi ricompresi nell’ambito applicativo del d.lgs. 39/2013: incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni ed esterni, incarichi di amministratore presso enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi del servizio sanitario. Le dichiarazioni sono quindi costruite in relazione alle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità disciplinate, a seconda dei casi, dagli artt. 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto.
L’utilità degli schemi risiede, in particolare, nella loro capacità di collegare la posizione soggettiva del dichiarante, la natura dell’incarico e la specifica fattispecie ostativa potenzialmente rilevante, offrendo così una mappa applicativa più chiara rispetto alla modulistica genericamente utilizzata in passato.
Sotto questo profilo, la delibera n. 92/2026 svolge una chiara funzione ordinatrice: offre alle amministrazioni una griglia più leggibile per collegare la tipologia di incarico alle possibili cause ostative, superando modelli generici o eccessivamente indistinti che, in passato, hanno spesso indebolito la qualità del controllo.
6. Una lettura sintetica degli schemi
Anche in una lettura necessariamente rapida, gli schemi predisposti da ANAC appaiono costruiti secondo una logica sistematica e progressiva.
Essi prendono in considerazione, in forma distinta, le principali aree problematiche del decreto: le condanne per reati contro la pubblica amministrazione; gli incarichi o le cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati; le attività professionali regolate o finanziate; le situazioni connesse alla titolarità di cariche politiche regionali o locali; gli incarichi presso enti pubblici e soggetti in controllo pubblico; le fattispecie concernenti dirigenti, amministratori e vertici sanitari. Il pregio dell’impostazione è nella sua funzione pratica: gli schemi non aspirano a sostituire l’interpretazione giuridica della disciplina, ma a renderne più agevole l’applicazione concreta nei passaggi in cui l’amministrazione deve acquisire informazioni, inquadrarle correttamente e decidere se l’incarico possa essere conferito o mantenuto. In questo senso, la modulistica elaborata da ANAC si presenta come uno strumento di semplificazione ragionata, perché non banalizza la complessità normativa, ma la organizza in forme più gestibili sul piano amministrativo.
7. Il valore della delibera: non solo modulistica
Il valore della delibera n. 92/2026, in definitiva, non risiede soltanto nella predisposizione di nuovi modelli, ma nel metodo che essa esprime. Standardizzare le dichiarazioni significa rendere più comprensibile la disciplina, più omogenee le prassi, più seria la raccolta delle informazioni e più credibile la successiva verifica. In questa prospettiva, la delibera si affianca coerentemente sia agli schemi esplicativi allegati al PNA 2025, sia alla costante attività consultiva che ANAC svolge in materia di inconferibilità e incompatibilità, offrendo alle amministrazioni e agli enti un quadro sempre più integrato di orientamento, supporto operativo e vigilanza. La portata del provvedimento, pertanto, va colta soprattutto nella sua capacità di incidere sul modo in cui le amministrazioni si rapportano alla materia: non più attraverso formule standard utilizzate in chiave difensiva, ma mediante un percorso più consapevole di qualificazione dell’incarico, acquisizione delle informazioni rilevanti e verifica della loro attendibilità. Il risultato è un rafforzamento dell’intero sistema preventivo: la dichiarazione ex art. 20 cessa di essere un documento marginale e diventa, a pieno titolo, uno degli snodi attraverso i quali passa la legalità del conferimento degli incarichi pubblici.
8.Conclusioni
La delibera n. 92/2026 merita attenzione non tanto perché introduce un nuovo adempimento, quanto perché contribuisce a ridefinire il significato operativo di un obbligo già esistente. La dichiarazione ex art. 20 viene infatti ricollocata nel suo contesto naturale: quello di uno strumento funzionale a prevenire errori nel conferimento degli incarichi, a rendere trasparente il procedimento e a rafforzare la responsabilità dei soggetti coinvolti.
In questa chiave, il vero salto di qualità richiesto alle amministrazioni non consiste semplicemente nell’adottare i modelli ANAC, ma nel farne un uso sostanziale, inserendoli in procedure interne capaci di distinguere i casi, attivare controlli proporzionati e valorizzare il ruolo del RPCT e degli uffici competenti. La standardizzazione, da sola, non basta; ma può diventare un fattore decisivo se accompagnata da una cultura amministrativa meno difensiva e più orientata alla correttezza del conferimento.
Per questa ragione, la delibera n. 92/2026 può essere letta come un tassello importante di un processo più ampio: quello che tende a trasformare la disciplina delle inconferibilità e incompatibilità da terreno di incertezza applicativa a presidio ordinario di buona amministrazione. Ed è proprio in questa direzione che il raccordo tra delibera n. 92/2026, delibera n. 464/2025 e PNA 2025 mostra la sua coerenza più profonda.
