Obblighi di pubblicazione e istituti scolastici: provvedimento di ordine di ANAC
Con delibera 124 dello scorso 13 marzo, ANAC ha adottato un provvedimento d’ordine nei confronti di un istituto scolastico, chiedendo da una parte la pubblicazione dei dati mancanti ed afferenti alla sottosezione “consulenti e collaboratori”, “bilanci” e “incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti” e dall’altra parte chiedendo il rispetto della Determinazione 430/2016 che fornisce -all’allegato 2- l’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti per gli istituti scolastici.
A seguito di procedimento di vigilanza, ANAC oltre a rilevare la mancanza di taluni dati, ha altresì rilevato il mancato aggiornamento e la difficile consultazione dei dati pubblicati. In particolare:
- per la sottosezione “consulenti e collaboratori” ha segnalato la non completezza della pubblicazione per mancanza dei curriculum, delle attestazioni dell’avvenuta verifica dei conflitti di interesse e dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA;
- per la sottosezione “bilanci” ha evidenziato la mancanza della documentazione relativa all’anno 2019;
- per la sottosezione “incarichi conferiti o evidenziati ai dipendenti” ha contestato la profondità della pubblicazione, posta la mancanza dei dati relativi al triennio 2019-2020-2021.
Il provvedimento è interessante perché sottolinea, mediante le contestazioni mosse, che la pubblicazione dei dati deve presentare i requisiti di completezza e aggiornamento, intendendosi per “completezza” la pubblicazione di tutti i dati richiesti in primis dalla norma di legge e poi dalla regolamentazione attuativa di ANAC e per “aggiornamento” la circostanza che il dato sia pubblicato e tenuto aggiornato lungo tutto il quinquennio di pubblicazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 33/2013.
In altri termin,i ANAC richiama alla stretta osservanza dei principi espressi dall’art. 6 del D. Lgs. 33/2013 secondo cui “Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7”.