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Omessa indicazione della data nella sanzione disciplinare

Con Ordinanza n. 19921 del 19/07/2024, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno fornito interessanti indicazioni sulla nullità del provvedimento disciplinare derivante dalla mancata indicazione -nello stesso provvedimento-della data di adozione della sanzione.

I giudici, interpretando l’art. 47 del DPR 221/50 in correlazione con l’art. 46 di pari decreto, hanno ritenuto che l’omessa indicazione della data di adozione della sanzione non comporti la nullità del provvedimento sanzionatorio a patto che la sanzione sia stata assunta in esito al dibattimento, ovvero durante la trattazione orale, che la data del dibattimento sia richiamata e che tale circostanza sia ravvisabile nello stesso provvedimento.

Ripercorrendo il ragionamento della Corte, mentre l’art. 47 dispone che “La decisione deve, a pena di nullita’, contenere la indicazione della data in cui e’ stata adottata (…)” stabilendo quindi che la mancanza della data impone la nullità del provvedimento, il precedente art.  46 dispone che “(…) Per ogni seduta e’ redatto apposito verbale contenente:  a) il giorno, mese ed anno (…);  d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento” con ciò lasciando intendere che, di norma,  nella medesima seduta dibattimentale si adotti il provvedimento disciplinare e che la seduta viene verbalizzata anche con indicazione della data in cui si è tenuta.

Pertanto, laddove il provvedimento sanzionatorio dia evidenza che la decisione disciplinare sia stata assunta nel corso e in esito del dibattimento -dunque senza soluzione di continuità- e la verbalizzazione della seduta indichi tra le altre cose la data in cui ha avuto luogo, si deve ritenere che il provvedimento sanzionatorio abbia la medesima data della seduta. Quale conseguenza, il provvedimento sanzionatorio non risulterà affetto da nullità posto che la data non è mancante in quanto può essere agevolmente dedotta dal set documentale a disposizione dell’incolpato.

Nel caso di specie la Corte ha accertato che il provvedimento sanzionatorio, malgrado privo della data, non fosse nullo in quanto, come ricavabile dagli atti del procedimento sanzionatorio prodotti dal ricorrente e dall’Ordine, la data di adozione del provvedimento coincideva con la data della “trattazione orale” del procedimento sanzionatorio. Segnatamente, afferma la Corte, “La decisione con la quale è stata disposta la  (n.d.r. sanzione) è stata disposta in esito alla seduta in Camera di consiglio in tale data (…). Ne consegue che la certezza della data di adozione della decisione che è stata formalmente trasfusa nel gravato atto, consente di integrare il dato temporale mancante in tale atto, essendo la data non apposta formalmente sul provvedimento ricavabile univocamente aliunde con il richiamo ivi riportato alla trattazione orale svolta dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in data (…)”.

Inoltre, sull’art 47 del d.P.R. 221/1950 che prevede l’obbligo di indicare la data, la Corte ha definitivamente stabilito che “ La disposizione non distingue tra momento di deliberazione e momento di redazione della decisione ma si incentra sulla “adozione”, di guisa che, anche in relazione al disposto dell’art. 46 dello stesso d.P.R., secondo cui i dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale, deve ritenersi che, per regola, i due momenti coincidano”.

Va da sé che se il provvedimento sanzionatorio richiama la trattazione orale in cui è stato deliberato e di tale trattazione si indichi in atti la data, nessuna nullità del provvedimento sanzionatorio può essere invocata.

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