Potere disciplinare ed iscrizione all’albo
Con sentenza 182 del 21 ottobre 2022, il CNF torna sulla competenza dell’organo disciplinare, confermando che il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo. Argomenta correttamente il CNF che la potestà disciplinare -anche stante il dettato normativo dell’art 8 del DPR 137/2012- è esclusivamente collegata alla iscrizione negli albi e che, per l’effetto, nei casi in cui il professionista sia definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti disciplinari contestati nel giudizio disciplinare resta preclusa. Tale preclusione deriva dalle seguenti considerazioni:
- da una parte la mancanza di iscrizione implica che gli addebiti contestati non hanno più rilevanza verso la categoria professionale di riferimento
- dall’altra parte il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, non ha più potere disciplinare nei suoi confronti.
Tale pronuncia ripercorre un principio incontrovertibile e già noto, anche espresso in precedente giurisprudenza del CNF ( sent. 270/2021 e 151/2012).