Procedimento disciplinare: il Consiglio Nazionale può integrare la motivazione della sanzione comminata dal Consiglio di disciplina
Con sentenza n. 162 del 3 ottobre u.s., il CNF-Consiglio Nazionale Forense ha riportato all’attenzione un principio già espresso della Suprema Corte di Cassazione in tema di motivazione inadeguata del provvedimento sanzionatorio e possibilità per il Giudice di Appello di integrarla. Secondo la Cassazione (cfr. SS.UU. 15122/13) la mancanza di una motivazione adeguata non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, posto che il giudice di appello (che nel caso di specie è il CNF) può apportare alla motivazione carente le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Tale orientamento trova fondamento nella circostanza che il giudice di appello risulta competente sia quale giudice di legittimità che giudice di merito, per cui la carenza di motivazione -sia sotto forma di inadeguatezza, sia di incompletezza, sia addirittura di assenza- della decisione di primo grado, può essere completata dalla motivazione espressa nella decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio.