Procedimento disciplinare professionisti e limiti all’impugnazione in Cassazione
Con l’interessante sentenza 20/07/2022, n. 22729, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritornano a pronunciarsi sull’impugnabilità delle sentenze disciplinari.
Viene in particolare ribadito ed argomentato che le sentenze adottate dal CNF-Consiglio Nazionale Forense, quale giudice speciale, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 1578/1933, comma 3, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, ad eccezione del caso di sviamento di potere – oppure del caso in cui il potere disciplinare viene utilizzato in maniera distorta dal fine cui è preposto – il controllo di legittimità finalizzato all’accertamento della condotta illecita e della conseguente adeguatezza della sanzione non può spingersi alla verifica del fatto e della sua gravità, se non nei limiti di una pura valutazione di ragionevolezza.
Il principio – applicabile estensivamente a tutti i procedimenti disciplinari delle libere professioni impugnati davanti alla Suprema Corte – non è una novità, era stato già espresso con chiarezza dalle precedenti: Cass., S.U., 31/07/2018, n. 20344; Cass., S.U., 02/12/2016, n. 24647.