Procedimento disciplinare professionisti: l’esponente o segnalante non è parte
Con un interessante pronuncia del giugno scorso (cfr. sentenza n. 102 del 25 giugno 2022), il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito un principio essenziale evidenziando che nel procedimento disciplinare contro un professionista iscritto all’albo, davanti all’organo giudice della deontologia, assumono la qualifica di “parti” esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha diritto né di essere informato sul corso del procedimento ovvero sul suo esito, né di partecipare allo stesso e/o di essere ascoltato. Da ciò discende che la mancata audizione dell’esponente non determina la violazione del diritto al contraddittorio e che l’esponente può semmai partecipare al procedimento disciplinare in qualità di testimone qualora il Consiglio territoriale lo ritenga necessario e nei limiti di tale necessità.
Analogamente, in una pronuncia antecedente (cfr. sentenza n. 187 del 12 luglio 2016) il CNF asseriva “è facoltà del COA procedere all’audizione dell’esponente, che non è parte nel procedimento disciplinare la cui deposizione concorre nella formazione del libero convincimento dell’organo giudicante”.
Per completezza si evidenzia che già sotto la vigenza del RD 1578/1933 la giurisprudenza del CNF giungeva ad un orientamento analogo; secondo la Decisione del CNF n. 186/2011 “al soggetto che, con il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non spetta un autonomo potere di impugnazione, spettando la relativa legittimazione, ai sensi dell’art. 50, R.d.l. n. 1578/33, esclusivamente al professionista contro cui si procede ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta da soggetti diversi e, quindi, anche dall’esponente personalmente”.