Procedimento disciplinare – Sospensione ad un libero professionista che non paga l’affitto del proprio studio professionale per indigenza
Con decisione 55/2022 il CNF -riducendo la sanzione del COA locale- ha disposto la sospensione per 2 mesi verso un professionista che non ha onorato il debito derivante dall’affitto dell’immobile adibito a studio, motivando tale inadempimento con difficoltà economiche.
Secondo il CNF
- Il professionista che non adempie con puntualità alle proprie obbligazioni verso terzi commette un’infrazione deontologica poiché tale adempimento -al di là della valenza deontologica o civilistica- ha l’effetto di tutelare l’affidamento del terzo, in questo caso proprietario dell’immobile;
- il comportamento del professionista inadempiente va censurato per via della cattiva pubblicità che -come- effetto si riflette sulla reputazione del professionista e soprattutto dell’intera categoria professionale;
- l’illecito deontologico risulta ancora più aggravato nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che la sua immagine risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del settore di riferimento;
- Lo stato di bisogno del professionista inadempiente di per sé non annulla la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi.
Nonostante quanto sopra, il CNF -nel bilanciare tutti i peculiari aspetti della vicenda- ha tenuto nella dovuta considerazione l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato, che ha agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche indipendenti da suoi fatti volontari o da vita dissoluta; per questo motivo il CNF ha proceduto a riformare, diminuendo, la sanzione rispetto a quella erogata dal COA locale.