Pubblicazione dati reddituali: prevalenza del diritto alla trasparenza sul diritto alla privacy
Con atto del Presidente del 22 febbraio u.s., l’ANAC è intervenuta su una duplice richiesta di un componente del Consiglio di Amministrazione di un’agenzia governativa, concernente da una parte l’efficacia dell’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni reddituali per i Consiglieri del CDA e dall’altra parte l’applicabilità, sempre per i Consiglieri, del divieto di pantouflage.
Rispetto alla prima questione, ANAC tornando su un’annosa questione, ha ribadito che relativamente all’obbligo imposto dall’art. 14, co. 1 del D.Lgs. 33/2013, nel bilanciamento tra interessi contrapposti ma di analoga rilevanza costituzionale, il diritto di trasparenza prevale rispetto al diritto alla riservatezza dei Consiglieri.
L’Autorità, ripercorrendo quanto anche indicato dal Garante Privacy, ha evidenziato dei principi da seguire per operare il corretto bilanciamento tra l’interesse alla trasparenza amministrativa e l’interessa alla protezione dei dati personali, specificando:
- che le P.A. prima di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati reddituali, sono tenute a verificare, ai sensi dell’art. 7-bis, co. 1, l’esistenza del presupposto di legge o di regolamento che legittima l’obbligo di pubblicazione e la diffusione del dato personale e rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili;
- che all’Autorità è precluso individuare, in via interpretativa, ulteriori deroghe all’obbligo di pubblicazione dei dati, posto che le stesse possono essere definite solo legislativamente;
- l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi può ritenersi assolto anche con la sola pubblicazione del quadro riepilogativo, come precedentemente stabilito da ANAC con delibera 241/2017 e nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati.
Relativamente al secondo quesito formulato, l’ANAC ha ribadito che il presupposto per l’applicazione del divieto di pantouflage è l’esercizio di poteri autoritativi e negoziali da parte del dipendente pubblico.
L’ Autorità ha chiarito che deve farsi riferimento non soltanto alla funzione personalmente svolta dal dipendente ma anche a quelle attribuite all’organo di cui è membro; pertanto, anche l’incarico di componente del CdA di un ente privato destinatario dell’attività della P.A. rientra nell’ambito di applicazione del divieto di pantouflage, poiché a tale organo competono le scelte gestionali dell’impresa, idonee a generare il rischio di comportamenti non imparziali e fenomeni corruttivi che il divieto intende evitare.
L’ANAC, a valle di quanto disposto nel PNA 2022, ha altresì ribadito che per l’applicabilità del divieto del pantouflage si intende l’attività lavorativa in senso ampio, estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale, escludendo solamente gli incarichi di natura occasionale privi del carattere della stabilità.
In definitiva, l’Autorità ha ritenuto che il divieto di pantouflage si applichi anche al componente del CdA stante l’attività negoziale e autoritativa svolta.