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Pubblicazione dei dati reddituali anche in caso di rinuncia al compenso

Con Atto del Presidente del 25 ottobre u.s., ANAC è tornata sull’annosa questione della pubblicazione dei dati reddituali dei titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo. Questa volta oggetto della valutazione sono i consiglieri delle Camere di Commercio rispetto ai quali ANAC ha ribadito che la rinuncia al compenso non elimina il dovere di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013. Anche in caso di rinuncia al compenso -sottolinea l’Autorità- un consigliere di Camera di commercio è tenuto alla pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni sulla propria situazione patrimoniale, oltre alla titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché di tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.

Anche in caso di rinuncia al compenso, infatti, la pubblicazione dei dati richiesti resta obbligatoria, passibile di sanzioni e nel caso di dimissioni segue le indicazioni normative disposte per i soggetti cessati dall’incarico, secondo quando già indicato dalla Delibera di ANAC n. 241/2017.

Rispetto alle sanzioni ANAC ha specificatamente rappresentato che

  • seppure il consigliere abbia rinunciato al compenso, egli risulta in ogni caso passibile delle sanzioni previste dalla legge per la mancata o incompleta comunicazione. Le sanzioni, ex art. 47 D.Lgs. 33/2013, possono essere irrogate sia nei confronti dei soggetti che non comunicano i dati, sia nei confronti dei responsabili della pubblicazione, qualora venga omessa tale pubblicazione;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria va da 500 a 10.000 euro, e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’amministrazione interessata; la sanzione è comminabile sia in caso di mancanza di pubblicazione, sia in caso di pubblicazione esistente ma incompleta.

Rispetto alle tempistiche di comunicazione, ANAC ha ribadito che i dati reddituali vanno comunicati entro tre mesi dall’elezione, nomina o conferimento dell’incarico. In caso di cessazione dall’incarico, entro tre mesi successivi, i soggetti obbligati sono tenuti a depositare l’ultima dichiarazione dei redditi e una dichiarazione sulle eventuali variazioni della situazione patrimoniale, intervenute dopo l’ultima attestazione.

Rispetto, infine, al regime di trasparenza dei dati reddituali in caso di dimissioni, ANAC conferma che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono applicabili al Consigliere nominato per il periodo in cui ha svolto l’incarico di Consigliere nonché per il periodo successivo alla cessazione della carica come sopra indicato e ribadisce che “anche nel caso di dimissioni, il Consigliere sarà tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 33/2013 ed è ugualmente soggetto al regime sanzionatorio previsto dall’art 47 del decreto 33, per omessa o incompleta comunicazione delle informazioni e dati come sopra riportati”.

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