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Ratio E Finalità Della Sospensione Cautelare Nel Procedimento Disciplinare Degli Iscritti Ad Albi

Ratio e finalità della sospensione cautelare nel procedimento disciplinare degli iscritti ad albi

Con la recente ordinanza n. 11464 del 1° maggio u.s. adottata dalle Sezioni Unite, la Corte di cassazione ha fatto chiarezza sulla natura della sospensione cautelare disposta nel procedimento disciplinare a carico di un professionista iscritto ad un albo.

Muovendo dalla normativa specifica della legge professionale forense e in particolare dall’art. 60 L. n. 247/2012, la Corte ha confermato che la sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare.

Al contrario la sospensione cautelare è un provvedimento amministrativo di carattere precauzionale e provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, la cui funzione sta nell’esigenza di salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine, con l’ovvia conseguenza che lo scopo che intende perseguire è la tutela dell’immagine della categoria professionale. Posto che l’immagine della categoria è il risultato della reputazione di ciascun professionista appartenente alla categoria medesima, lo stesso Ordine non può consentire che l’onore e la credibilità di tutti i professionisti vengano pregiudicati dal comportamento del singolo (a riguardo si era già espressa conformemente la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sent. n. 28505 del 23 dicembre 2005).

L’ordinanza ha il pregio di fornire una indicazione oggettiva dell’espressione “immagine della categoria” e di declinarne un significato in concreto: il bene tutelato diventa la reputazione di ciascun professionista considerata a livello aggregato e tale insieme assurge a valore da proteggere.

L’ordinanza ha poi l’ulteriore utilità di consentire a ciascun organo disciplinare di produrre più agevolmente una motivazione a supporto della sospensione cautelare e di contare su uno strumento che -pur in una fase non definitiva degli aspetti penali pertinenti all’incolpato- costituisce l’evidenza del corretto agire dell’Ordine che, dunque, si attiva a protezione della generale compagine degli iscritti.

Il provvedimento è stato assunto con riferimento alla categoria forense e in considerazione delle previsioni specifiche dettate dall’art. 60 L. 247/2012, pur tuttavia la ratio della sospensione cautelare per come è stata ridefinita dalla pronuncia in commento si considera applicabile a tutte le categorie professionali. Resta inteso che, a seconda della categoria professionale cui si riferisca, la modalità di comminazione della sospensione cautelare e il soggetto tenuto a disporla cambia e che le regole procedurali vanno ricercate nelle rispettive leggi professionali.

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