Relazione di accompagnamento alla validazione sulla performance: la pubblicazione è obbligatoria
Con atto del Presidente del 6 novembre u.s. l’ANAC, in esito ad una richiesta di parere in merito alla pubblicazione della relazione di accompagnamento alla validazione della relazione sulla performance, ha chiarito che quest’ultima costituisce parte integrante del Documento di validazione e, quale conseguenza, deve essere pubblicata in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 33/2013.
Preliminarmente l’Autorità ribadisce che il D.Lgs. 33/2013 dispone la pubblicazione obbligatoria dei dati e delle informazioni relative al ciclo della performance e dei controlli effettuati dall’OIV su di esso.
Come noto, in conformità alle Linee guida per la Relazione annuale sulla Performance, la Relazione annuale deve essere validata dall’OIV, entro il 30 giugno di ogni anno; la validazione della Relazione è il documento che rappresenta il completamento del ciclo della performance attraverso la verifica, da parte dell’OIV, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione sulla performance e costituisce condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività.
La validazione deve essere effettuata in conformità a determinati criteri (es. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all’anno di riferimento – coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall’OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall’amministrazione nella Relazione – evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione, ecc.) e all’interno della relazione sono chiaramente esposte le motivazioni e il ragionamento logico-giuridico alla base delle valutazioni finali dell’OIV: è di chiara evidenza che la relazione illustrativa della validazione fornisce dettagli aggiuntivi rispetto al Documento di validazione che si limita ad accertare il rispetto complessivo dei criteri stabiliti dal legislatore.
A titolo esemplificativo, la relazione illustrativa può evidenziare i fattori che hanno portato alla conferma del rispetto dei criteri fissati dal legislatore, o includere criticità che, pur rilevate, non impediscono la validazione.
Alla luce di quanto esposto, l’Autorità chiarisce che il documento di validazione e la relazione illustrativa alla validazione rappresentano due atti strettamente connessi e pertanto le finalità di trasparenza si considerano soddisfatte mediante la pubblicazione di entrambi i documenti.
Infine, l’Autorità riafferma l’importanza del rispetto dei principi di minimizzazione e necessità nel trattamento dei dati, specialmente quando la relazione illustrativa contenga dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili per le finalità di trasparenza della pubblicazione, procedendo all’oscuramento dei dati per garantire la trasparenza sull’operato della PA, in conformità alle Linee guida sul trattamento dei dati personali.