Responsabile del Servizio Urbanistica e Presidenza dell’Ordine professionale: ANAC esclude il conflitto “strutturale”
Con il parere del 10 febbraio 2026 (fasc. 362/2026), ANAC ha chiarito che non si configura automaticamente un conflitto di interessi strutturale tra l’incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica di un Comune e la carica di Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia. Resta tuttavia fermo l’obbligo di valutare, caso per caso, le situazioni concrete che possano richiedere l’astensione.
La richiesta di parere
Il RPCT di un Comune ha chiesto all’Autorità di pronunciarsi sulla possibile sussistenza di un conflitto di interessi tra l’incarico di Responsabile del Settore Urbanistica dell’ente e la carica elettiva di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della medesima Provincia.
Il dubbio prospettato riguardava l’eventuale esistenza di un conflitto “strutturale”, vale a dire di una interferenza permanente tra le due funzioni, tale da compromettere in modo sistematico l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Il quadro normativo: conflitto di interessi, incompatibilità e conflitto strutturale
Nell’esaminare la questione, ANAC procede preliminarmente a una ricostruzione sistematica dell’istituto.
Nel nostro ordinamento non esiste una definizione generale e unitaria di conflitto di interessi. La giurisprudenza amministrativa lo individua nella situazione in cui un soggetto chiamato ad assumere decisioni imparziali si trovi – anche solo potenzialmente – in una posizione di contrasto tra l’interesse pubblico affidatogli e un proprio interesse personale o professionale. La disciplina positiva trova il suo fondamento nell’art. 6-bis della legge 241/1990 e negli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, che regolano obblighi dichiarativi e doveri di astensione.
È in questo contesto che si colloca la nozione di conflitto di interessi “strutturale”, elaborata da ANAC nel PNA 2019 (Delibera n. 1064/2019, Parte III), che può ricorrere “nei casi in cui il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l’imparzialità nell’espletamento dell’attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall’assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del D.lgs. 39/2013.”
Il conflitto strutturale, dunque, non riguarda il singolo procedimento, ma la posizione in sé, quando questa genera una interferenza sistemica e permanente tra funzioni.
Le valutazioni di ANAC
Applicando tali coordinate al caso concreto, ANAC esclude la configurabilità di un conflitto strutturale.
In primo luogo, non emerge un interesse “privato” in senso proprio contrapposto all’interesse pubblico: entrambi gli incarichi sono svolti presso enti pubblici, il Comune e l’Ordine professionale (ente pubblico non economico).
In secondo luogo, la doppia funzione esercitata dal medesimo soggetto non determina di per sé una interferenza continuativa e sistematica tra i due ruoli. Le attività dell’Ordine non coincidono necessariamente con quelle del Settore Urbanistica e possono esplicarsi anche in ambiti territoriali diversi.
Ne deriva che non si configura una compromissione permanente dell’imparzialità. L’Autorità conclude, pertanto, che l’attività del Responsabile del Settore Urbanistica non appare sistematicamente connessa allo specifico incarico svolto all’interno dell’Ordine, né a un interesse personale privato.
Le possibili situazioni di conflitto in concreto
Escluso il conflitto strutturale, ANAC richiama tuttavia la necessità di vigilare sulle singole situazioni.
L’Ordine, ai sensi dell’art. 37 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, può esprimere pareri alle pubbliche amministrazioni su materie attinenti alla professione. Possono dunque verificarsi ipotesi in cui il Responsabile Urbanistica sia coinvolto nella predisposizione di atti diretti all’Ordine oppure, in qualità di Presidente dell’Ordine, sia chiamato a esprimere valutazioni su questioni direttamente riconducibili all’attività del settore comunale.
In tali circostanze può emergere un conflitto, anche solo potenziale, che impone l’astensione. L’art. 7 del D.P.R. 62/2013 – applicabile in quanto compatibile anche ai componenti del Consiglio dell’Ordine – prevede infatti l’obbligo di astensione quando siano coinvolti enti di cui il soggetto sia amministratore o dirigente, nonché “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.
Il parere e le indicazioni operative
Il parere assume una posizione netta: la coincidenza tra incarico dirigenziale comunale e carica elettiva nell’Ordine non integra automaticamente una situazione di incompatibilità né un conflitto strutturale.
È invece necessaria una valutazione sostanziale dell’eventuale interferenza sistematica tra funzioni. Nei casi concreti di sovrapposizione procedimentale deve essere applicato con rigore l’obbligo di astensione, assicurando tracciabilità delle dichiarazioni rese e delle decisioni assunte.
Sul piano organizzativo, ciò si traduce nell’opportunità per gli RPCT e per le amministrazioni di disciplinare tali situazioni nel PTPCT/PIAO, prevedendo obblighi dichiarativi preventivi e procedure interne di gestione del conflitto, chiarendo che la coincidenza di ruoli è in sé legittima e ammissibile, salvo che si determini una situazione di opacità o di sovrapposizione – anche solo potenziale – di interessi.
Il parere riveste particolare rilievo per gli Ordini delle professioni tecniche, poiché supera un dubbio interpretativo radicato e riafferma un principio di equilibrio: nessun automatismo, ma verifica concreta e proporzionata alla luce dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
