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Responsabilità Del RPCT E Cumulo Di Incarichi: Inopportunità Di Incarichi Gestionali

Responsabilità del RPCT e cumulo di incarichi: inopportunità di incarichi gestionali

A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

Con un parere appena pubblicato, ANAC torna sui limiti all’operatività del RPCT e ribadisce che il conferimento ad un unico soggetto dell’incarico di RPCT unitamente ad altro incarico di tipo gestionale può generare sovrapposizioni di competenze, zone grigie e situazioni di conflitti di interesse.

Rispetto alla responsabilità del RPCT e ai limiti, ANAC ritorna a quanto già espresso con la Delibera 840/2018 confermando che il RPCT non ha poteri di accertamento di responsabilità disciplinari, penali, contabili o amministrative. La sua funzione è garantire la tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione, predisponendo e monitorando le misure previste dalla legge 190/2012. Eventuali anomalie riscontrate dal RPCT saranno segnalate agli organi competenti, senza che il RPCT possa sostituirsi a questi.

Fattispecie

L’amministratore unico di un Agenzia  ha chiesto all’ANAC di chiarire:

  1. Se il comportamento del RPCT, che aveva espresso un parere di regolarità contabile contrario sul decreto di nomina della commissione di concorso, fosse esorbitante rispetto ai suoi poteri;
  2. Se fosse possibile procedere alla sua sostituzione, anche ad interim rispetto alle procedure concorsuali in trattazione;
  3. Se la nomina dei commissari di concorso dovesse essere subordinata all’art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001;
  4. Se il DPR 487/1994 preveda priorità per dirigenti interni;
  5. Se il regolamento interno fosse conforme alla normativa nazionale.

Rispetto ai quesiti 3, 4, 5, ANAC ha evidenziato che la materia non è di propria competenza pur rammentando, per sola collaborazione, le previsioni della disciplina nazionale (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994)

Rispetto invece ai quesiti n. 1 e 2, ANAC ha segnalato che il parere contabile contrario riguardava il decreto con cui l’amministratore unico aveva nominato i componenti della commissione di concorso e che tale parere è stato espresso dalla dirigente nella sua veste di Responsabile del servizio finanziario, nell’ambito delle competenze di regolarità contabile. Al contrario, la medesima professionista in qualità di RPCT, aveva inviato diverse note all’amministratore unico evidenziando possibili criticità organizzative e di rischio corruttivo legate alle procedure concorsuali.-

Sempre con riferimento alla fattispecie attenzionata, l’Autorità ha valutato la sussistenza del cumulo di incarichi in capo al medesimo professionista; a tal riguardo -pur riconoscendo l’autonomia dell’ente nelle scelte organizzative- ha ribadito l’inopportunità che il nominato RPCT coincidesse con dirigenti di aree gestionali sensibili (es. finanze, personale, contratti), posto che tale circostanza:

  • è idonea a creare conflitti e confusione sui ruoli;
  • rischia di compromettere l’autonomia valutativa del RPCT e la chiarezza delle responsabilità.

Va da sè che nel caso esaminato, è stato proprio il cumulo di incarichi a determinare incertezze applicative: il parere contabile contrario è stato reso come dirigente finanziario, ma il fatto che la stessa figura fosse anche RPCT ha ingenerato confusione, inducendo a ritenere che il RPCT si fosse spinto oltre i suoi poteri.

Rispetto, infine, alla possibilità di revoca dell’incarico di RPCT anche ad interim. ANAC ha precisato che “non spetta all’Autorità pronunciarsi sul merito della revoca e sostituibilità del RPCT, essendo su questo punto necessaria una valutazione discrezionale dell’amministrazione competente”. Sullo specifico punto ANAC ha poi sottolineato  che l’operato del professionista, sia quale RPCT sia quale dirigente del Servizio finanziario, è stato corretto e ha pertanto ricordato che “l’incarico di RPCT può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti connessi a tale ruolo e per giusta causa da motivare nel provvedimento di revoca o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato e compete comunque agli organi di indirizzo cui spetta anche lascelta del soggetto cui attribuire l’incarico” (cfr. FAQ 4.2). Tale inadempimento -nel caso di specie- non sembra sussitere.

Il parere conferma i limiti funzionali del RPCT: il Il RPCT  non deve svolgere controlli di merito né accertare responsabilità, ma segnalare criticità e proporre misure correttive. La coesistenza con incarichi dirigenziali in aree a rischio (come il servizio finanziario) genera inevitabili zone grigie e rischi di conflitto di interessi.

Da ciò si desume che il corretto svolgimento dell’incarico di RPCT richiede che l’ente di appartenenza abbia un corretto assetto organizzativo che consenta indipendenza e autonomia valutativa.

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