Richiesta di accesso generalizzato c.d. “massivo” e legittimità del rigetto
Con sentenza n. 5801 del 5 aprile u.s., il TAR Lazio Roma è tornato sull’ambito di applicazione dell’accesso generalizzato confermando il diniego opposto dall’ente ad un accesso considerato massivo.
In particolare, il TAR ha disposto che non può essere accolta l’istanza di accesso civico generalizzato all’elenco di incarichi legali conferiti negli ultimi cinque anni dalla Cassa di previdenza degli Avvocati posto che si tratta di oltre 4000 incarichi, per i quali si chiedeva l’ostensione sia del nominativo che dell’importo.
Nella propria valutazione, il TAR ha applicato un principio ben approfondito sia in sede regolamentare che giurisprudenziale.
Dal punto di vista regolamentare, il TAR fa riferimento alle “Linee Guida recanti indicazioni operative della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. n. 33 del 2013” di cui alla deliberazione ANAC n. 1309/2016 in cui si chiarisce che “… nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”.
Dal punto di vista giurisprudenziale , invece, il TAR fa riferimento alla sentenza n. 10/2020 del Consiglio di Stato dove l’Adunanza Plenaria -dopo aver ribadito che il diritto di accesso civico generalizzato pur finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione non può risolversi in un intralcio al suo funzionamento- ha puntualizzato che “sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche … contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi” .
Il TAR ha definitivamente argomentato che il rilevante numero di incarichi conferiti (4.071) di cui si chiede l’ostensione rende di palmare evidenza la particolare ampiezza del novero di informazioni, dati e documenti in concreto richiesti e che pertanto l’istanza di accesso può essere legittimamente declinata in quanto manifestamente onerosa e sproporzionata e anzi, se accolta, comprometterebbe il buon andamento della Cassa, per il carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici.