
Rotazione Straordinaria e rinvio a giudizio per fattispecie diversa dai reati di natura corruttiva
Con parere del 14 gennaio u.s., ANAC si è espressa su una richiesta avente ad oggetto la presunta violazione del dovere di comunicare l’avvio di procedimento penale per condotte di natura corruttiva e l’applicabilità della misura della rotazione straordinaria ad un dirigente rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture).
ANAC ha valutato la questione sottoposta sia sotto il profilo della L. 97/2001, sia sotto il profilo degli artt. 16 e 35bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001), pervenendo a due diverse conclusioni.
In particolare, ANAC ha chiarito che il reato per il quale il dirigente è stato rinviato a giudizio non rientra tra quelli espressamente previsti dall’art. 7 della L. 69/2015 con conseguente inapplicabilità della L. n. 97/2001. L’art. 3 della L. 97/2001 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio), infatti, collega la misura preventiva del trasferimento del dipendente al rinvio a giudizio per fattispecie penalistiche tassative tra le quali non è incluso il delitto di frode nelle pubbliche forniture.
Rispetto invece all’applicazione della misura della rotazione straordinaria (artt. 16 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001), benché la condotta di frode in pubbliche forniture non sia ricompresa né nell’elenco di cui all’art. 7 della L.. n. 69/2015 né tra i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ANAC raccomanda all’ente l’adozione di un provvedimento motivato in cui si valuti se la posizione attualmente rivestita dal dirigente destinatario dell’avvio di giudizio penale possa arrecare un danno all’immagine di imparzialità dell’ente stesso; solo laddove tale valutazione giunga a considerare l’avvio del procedimento penale come motivo di lesione alla propria reputazione, l’ente potrà disporre la rotazione straordinaria ovvero l’adozione di misure alternative. La posizione assunta da ANAC rispetto alla rotazione straordinaria deriva proprio dalla ratio sottostante a tale istituto, ovvero la necessità di tutelare l’immagine dell’ente da un pregiudizio potenzialmente derivante dalla permanenza negli uffici a più elevato rischio corruttivo di funzionari coinvolti in procedimenti penali per i reati di cui al capo I, titolo II del libro secondo del Codice penale o in procedimenti disciplinari per condotte di natura corruttiva.
ANAC ha poi riepilogato i punti salienti della propria Delibera n. 215/2019 che detta una disciplina organica sulla rotazione straordinaria, ribadendo che presupposti per l’attivazione della misura preventiva sono:
- avvio di un procedimento penale per la commissione di reati contro la PA; in questo caso l’avvio del procedimento è coincidente con l’iscrizione nel registro negli indagati (cfr. art. 335 c.p.p.)
- apertura di un procedimento disciplinare per le condotte che possono integrare delitti analoghi a quelli del punto precedente.
Pertanto, ANAC ha chiarito che prima del rinvio a giudizio (e quindi nella fase di sola iscrizione nel registro degli indagati) l’ente è soltanto tenuto a verificare, secondo prudente apprezzamento, se la condotta incriminata (rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 7 L. 69/2015) sia idonea ad arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ente collegato alla permanenza del dipendente nell’incarico. Ha anche chiarito che tale verifica potrebbe condurre a ritenere che non sia necessario procedere ad attivare la rotazione straordinaria.
Rispetto poi all’efficace attuazione della rotazione straordinaria, ANAC ha ribadito la necessità di inserire nei codici di comportamento delle amministrazioni uno specifico dovere di segnalazione tempestiva di avvio di procedimenti penali in capo al singolo dipendente; tuttavia ANAC ha sottolineato che spetta, in ogni caso, all’ente declinare tale regola di condotta, specificando gli elementi minimi della comunicazione (ad esempio, reato per il quale si procede, data della commissione del fatto, stato del procedimento, ecc.) ritenuti necessari a vagliare l’effettiva sussistenza di un rischio di pregiudizio per la propria immagine.
Solo in questo modo l’omessa segnalazione di avvio di procedimenti può generare una responsabilità in capo al dipendente, in quanto il dovere di segnalazione risulta meglio conosciuto o conoscibile.