
RPCT e Regolamento interno in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il ruolo del RPCT tra prevenzione e limiti funzionali
Premesse
La figura del RPCT rappresenta uno dei cardini del sistema di integrità delineato dalla L.190/2012 e dai successivi decreti attuativi. Negli anni ANAC ha più volte chiarito la natura di questo ruolo, sottolineandone la funzione strategica e preventiva e, al contempo, fissandone i limiti operativi per evitare sovrapposizioni con organi di controllo, uffici disciplina o autorità giudiziarie.
Il caso sottoposto all’attenzione di ANAC (Parere del 23 luglio 2025)
Nel 2025, un RPCT ha sottoposto all’Autorità un regolamento aziendale in tema di sanzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Tale regolamento attribuiva al RPCT il compito di:
- avviare un procedimento di accertamento delle responsabilità (anche personali);
- promuovere il recupero delle somme pagate a titolo di sanzione dall’ente nei confronti dei dipendenti o amministratori responsabili.
ANAC, pur non entrando nel merito della legittimità del regolamento – che come noto è di competenza dell’amministrazione stessa- ha chiarito che l’assegnazione al RPCT di tali poteri non è in linea con la normativa vigente e con le collegate interpretazioni.
Gli orientamenti di ANAC
In via preliminare ANAC ha chiarito che la propria incompetenza a giudicare la legittimità del regolamento interno in materia di salute e sicurezza sul lavoro sottoposto alla sua attenzione, ma in forza dei principi di vigilanza collaborative,può valutare se i compiti ivi attribuiti al RPCT siano coerenti con la normativa anticorruzione.
Richiamando la Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, l’Autorità ha ribadito che:
- il cuore del ruolo del RPCT è la predisposizione, il coordinamento e il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- al RPCT non compete l’accertamento delle responsabilità disciplinari, contabili o penali, né attività di recupero delle somme o procedimenti sanzionatori;
- attribuire al RPCT tali funzioni significa snaturarne il ruolo, generare confusione nei rapporti interni e possibili conflitti di interesse.
Il parere ha inoltre sottolineato che, in presenza di fatti (ad esempio violazioni in materia di sicurezza sul lavoro) che possano assumere rilievo sotto il profilo della prevenzione della corruzione, spetta al RPCT verificare l’adeguatezza del PTPCT/PIAO e proporre eventuali aggiornamenti o misure correttive.
Conclusioni
L’analisi combinata della Delibera 840/2018 e del Parere del 23 luglio 2025 restituisce un quadro coerente, sintetizzabile come segue:
- il RPCT è garante della tenuta del sistema di prevenzione, non un organo ispettivo o sanzionatorio;
- le responsabilità personali restano in capo agli uffici e organi competenti (disciplinari, giudiziari, di controllo interno);
- l’approccio operativo delineato nel 2025 valorizza il ruolo del RPCT come “sentinella” del sistema, chiamata a vigilare sull’efficacia delle misure, ad aggiornare il piano quando necessario e a raccordarsi con le altre funzioni di controllo, senza sconfinare in compiti impropri.
In questa prospettiva, la corretta interpretazione del ruolo del RPCT è essenziale non solo per garantire la conformità normativa, ma anche per rafforzare la credibilità del sistema anticorruzione e la fiducia nell’azione amministrativa.