Trasparenza degli incarichi di collaborazione studentesca: il parere di ANAC del 26 novembre u.s.
A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
Il quesito
Il RPCT di un’università ha sottoposto ad ANAC un quesito con interessanti risvolti pratici riguardante la corretta collocazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” (“Sezione AT”) del proprio sito istituzionale, degli incarichi di collaborazione assegnati agli studenti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68[1]. La richiesta afferisce agli obblighi di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013 e chiarisce quale specifica sezione debba accogliere tali informazioni per garantire la compliance di pubblicazione.
Le argomentazioni dell’ANAC
L’Autorità ha sviluppato la propria analisi procedendo preliminarmente alla qualificazione giuridica degli incarichi studenteschi e successivamente alla valutazione della corretta collocazione nella sezione AT.
La natura giuridica degli incarichi studenteschi
Qualificazione degli incarichi di collaborazione studentesca
L’ANAC ha chiarito che gli incarichi di collaborazione a tempo parziale degli studenti, disciplinati dall’articolo 11 del decreto legislativo 68/2012, presentano caratteristiche peculiari che li distinguono dalle tradizionali tipologie di rapporti con le pubbliche amministrazioni. Tali collaborazioni comportano un corrispettivo esente da imposte fino a 3.500 euro annui, erogato in proporzione alle ore di attività effettivamente svolte secondo un compenso orario predeterminato. La norma specifica espressamente che “la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi“.
L’esclusione dall’ambito degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013
L’Autorità ha esaminato la possibilità di ricondurre questi incarichi nell’ambito degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 disciplinanti la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici. Richiamando la propria Delibera n. 468 del 16 giugno 2021, l’ANAC ha precisato che l’interpretazione giurisprudenziale consolidata della locuzione “vantaggio economico” contenuta nell’articolo 12 della legge 241/1990 richiede un’attribuzione che migliori la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.
Nel caso degli incarichi studenteschi, l’Autorità ha rilevato l’assenza del carattere di liberalità e la presenza di una controprestazione da parte dello studente verso l’Università, configurandosi piuttosto un rapporto
sinallagmatico tra l’attività svolta e il compenso. Pur riconoscendo che l’assegnazione avviene sulla base di graduatorie che considerano anche la condizione economica, tale elemento rileva soltanto come titolo preferenziale a parità di curriculum formativo, non alterando la natura sostanzialmente corrispettiva del rapporto.
L’esclusione dall’ambito dell’articolo 15 del decreto legislativo 33/2013
L’ANAC ha successivamente valutato l’applicabilità dell’articolo 15 del D.Lgs. 33/2013regolante la pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza conferiti a soggetti esterni all’amministrazione. L’Autorità ha evidenziato che gli studenti beneficiari appartengono alla comunità dell’Ateneo come componente studentesca e non sono propriamente soggetti esterni all’Università. Inoltre, alcuni dati previsti dall’articolo 15, quali il curriculum vitae e il sistema di incompatibilità, risulterebbero inconferenti rispetto alla natura di questi rapporti, così come la previsione di una condizione legale di efficacia ex articolo 15, comma 2.
L’esclusione dall’ambito dell’articolo 18 del decreto legislativo 33/2013
L’Autorità ha altresì escluso la riconduzione di tali incarichi nell’alveo dell’art. 18 del D.Lgs. 33/2013 che disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Gli studenti non possono considerarsi dipendenti dell’Università, come confermato dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 68/2012, che precisa espressamente l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La soluzione individuata: l’articolo 4-bis del decreto legislativo 33/2013.
Orientamento di ANAC
Escluse le fattispecie precedenti, l’ANAC ha individuato nell’articolo 4bis, co. 2 del D.Lgs. 33/2013 la norma applicabile. Tale disposizione prevede che “ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione ‘Amministrazione trasparente’, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari“.
La norma si riferisce a tutti i pagamenti di una pubblica amministrazione, senza alcuna indicazione che ne limiti il riferimento, risultando quindi applicabile anche a questa tipologia di incarichi. L’Autorità ha ritenuto che, considerata la natura sui generis degli incarichi in argomento, i relativi dati possano essere collocati nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Università, sotto-sezione di primo livello “Pagamenti dell’amministrazione” e sotto-sezione di secondo livello “Dati sui pagamenti”. Stante le indicazioni della Delibera 495/2024 tali pubblicazioni avverrebbero in forma anonima.
Conclusioni
Il parere dell’ANAC del 26 novembre 2025 fornisce un chiarimento interpretativo che risolve una questione di impatto pratico per le università italiane.
La soluzione individuata nell’articolo 4-bis appare coerente con la natura sostanzialmente corrispettiva degli incarichi studenteschi, che si distinguono sia dai tradizionali vantaggi economici sia dagli incarichi di collaborazione o consulenza esterni. La collocazione nella sezione dedicata ai pagamenti dell’amministrazione garantisce la trasparenza richiesta dalla normativa senza forzare l’inquadramento di questi rapporti in categorie giuridiche inadeguate. La decisione ha il vantaggio di costituire un riferimento chiaro contribuendo all’uniformità applicativa della disciplina su tutto il territorio nazionale.
[1] Art. 11 – Attività a tempo parziale degli studenti
- Le università, le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative.
- L’assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica.
- La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
- I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;
b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico;
c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.
