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Trasparenza delle risorse pubbliche: cosa pubblicare nella sezione “dati sui pagamenti”

Con il parere del 17 dicembre 2025, ANAC chiarisce che la trasparenza delle risorse pubbliche, attuata attraverso l’art. 4-bis del D.lgs. 33/2013, non si traduce nella pubblicazione indiscriminata di tutti i pagamenti effettuati dall’amministrazione. Restano escluse le spese di personale, anche alla luce della Delibera n. 495/2024, che non amplia l’ambito oggettivo dell’obbligo ma si limita a uniformarne le modalità di rappresentazione.

Trasparenza delle risorse pubbliche: significato
L’art. 4-bis del D.lgs. 33/2013 è la disposizione che più direttamente richiama il principio di trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. La norma impone alle amministrazioni di pubblicare, in una sezione chiaramente identificabile di “Amministrazione Trasparente”, i dati relativi ai propri pagamenti, rendendoli consultabili per tipologia di spesa, ambito temporale e beneficiari.
Proprio l’ampiezza della formulazione ha alimentato, nel tempo, alcuni dubbi interpretativi. Ci si è chiesti, in particolare, se la trasparenza dei pagamenti dovesse essere intesa in senso generalizzato — come pubblicazione di ogni uscita dell’ente — oppure come obbligo selettivo, funzionale al monitoraggio delle aree maggiormente esposte al rischio corruttivo.
Il parere reso dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 17 dicembre 2025 interviene proprio su questo snodo interpretativo, offrendo un chiarimento che si colloca in linea di continuità con le precedenti indicazioni dell’Autorità.

Spese del personale e “Dati sui pagamenti”
Il quesito sottoposto ad ANAC muoveva da un’esigenza concreta. Un collaboratore di una Pubblica Amministrazione chiedeva di chiarire le modalità di corretta pubblicazione dei dati sui pagamenti alla luce della Delibera n. 495/2024 e, in particolare, se dovessero essere inclusi nella sezione “Dati sui pagamenti”:

  • le retribuzioni del personale dipendente;
  • i compensi ai collaboratori a progetto;
  • i compensi ai collaboratori titolari di partita IVA.

Il dubbio nasceva dall’introduzione, con la Delibera n. 495/2024, di schemi standardizzati e opzioni vincolate per il popolamento della sezione “Amministrazione Trasparente”, e dalla possibile interpretazione estensiva secondo cui tali schemi avrebbero potuto ampliare il perimetro dell’art. 4-bis.

Il parere di ANAC
Nel ricostruire il quadro normativo, ANAC richiama anzitutto il dato testuale: il comma 3 dell’art. 4-bis stabilisce espressamente che, per le spese in materia di personale, si applicano gli artt. 15-20 del decreto trasparenza. La disciplina delle retribuzioni e dei compensi al personale è dunque oggetto di un regime autonomo, distinto da quello previsto per i “Dati sui pagamenti”.
L’Autorità ricorda inoltre che già con la Delibera n. 1310/2016 aveva chiarito come l’obbligo di pubblicazione non abbia carattere onnicomprensivo. Esso deve riferirsi a specifiche tipologie di spesa, riconducibili alle categorie delle uscite correnti e delle uscite in conto capitale, quali — a titolo esemplificativo — l’acquisto di beni e servizi, i trasferimenti correnti, gli investimenti e i contributi agli investimenti.
Restano invece escluse le spese di personale, le movimentazioni di prestiti e le partite di giro.
La ratio di tale impostazione è evidente: concentrare la trasparenza sulle tipologie di spesa che presentano una più elevata necessità di monitoraggio, in quanto attinenti ad aree di rischio a rilevanza esterna, come consulenze, enti controllati e contratti pubblici. La trasparenza delle risorse pubbliche, in questa prospettiva, è uno strumento di prevenzione, non un elenco indistinto di tutte le uscite contabili.

La Delibera n. 495/2024 non amplia la portata della norma
Il parere del 17 dicembre 2025 chiarisce un punto decisivo: la Delibera n. 495/2024 non modifica il perimetro oggettivo dell’art. 4-bis.
Lo schema dedicato ai “Dati sui pagamenti” riprende le stesse categorie di spesa già individuate nel 2016 e non include la voce “Redditi da lavoro dipendente” del Piano dei conti finanziario, che ricomprende retribuzioni, contributi previdenziali, ritenute e altre componenti del trattamento economico.
Ne consegue che le spese di personale continuano a essere disciplinate dagli artt. 15-20 del D.lgs. 33/2013 e devono trovare collocazione nelle specifiche sottosezioni previste dall’Allegato A (Consulenti e collaboratori, Personale, Performance, Bandi di concorso).
La trasparenza delle risorse pubbliche non coincide, dunque, con la duplicazione delle informazioni in più sezioni, ma con la loro corretta allocazione secondo la logica sistematica del decreto trasparenza.

Pagamenti degli incarichi di collaborazione
Un passaggio particolarmente significativo del parere riguarda le collaborazioni. ANAC precisa che, qualora un incarico sia contabilmente qualificato come “acquisto di beni o servizi”, esso dovrà essere pubblicato non solo nella sezione “Consulenti e collaboratori”, ma anche nella sezione “Dati sui pagamenti” per il trimestre di riferimento.
Se, invece, la spesa rientra nella categoria dei redditi da lavoro dipendente, essa resta esclusa dall’ambito dell’art. 4-bis.
Il discrimine non è quindi la natura sostanziale dell’attività svolta, bensì la corretta imputazione nel piano dei conti finanziario. È su questo terreno tecnico-contabile che si gioca, in concreto, l’applicazione dell’obbligo di pubblicazione.

Suggerimenti operativi
Le indicazioni dell’Autorità hanno ricadute operative tutt’altro che marginali.
Anzitutto, evitano un’interpretazione estensiva che avrebbe generato duplicazioni e sovrapposizioni tra diverse sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”, con un conseguente aggravio organizzativo e un potenziale disallineamento informativo.
In secondo luogo, richiamano l’esigenza di un coordinamento effettivo tra ufficio finanziario, ufficio del personale e RPCT, affinché la classificazione contabile delle spese sia coerente con gli obblighi di pubblicazione.
Soprattutto, il parere riafferma una concezione sostanziale della trasparenza delle risorse pubbliche: non un accumulo indiscriminato di dati, ma una pubblicazione selettiva e funzionale al controllo diffuso sulle aree più esposte al rischio corruttivo.
In questa prospettiva, la Delibera n. 495/2024 rappresenta uno strumento di standardizzazione e semplificazione, non un ampliamento degli obblighi. La trasparenza resta un presidio di legalità sostanziale, orientato alla prevenzione e alla responsabilizzazione dell’azione amministrativa, non un adempimento meramente formale.

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