Valore della sentenza di patteggiamento nel procedimento disciplinare dopo la Riforma Cartabia
VALORE PATTEGGIAMENTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – La Riforma Cartabia ha rivisto significativamente il rapporto tra il procedimento disciplinare davanti agli ordini territoriali e il procedimento penale.
In particolare, a seguito della novella che ha inciso sul valore della pronuncia ex art. 444, 2° co. c.p.p. modificando l’art. 445, 2° co. c.p.p. (“Effetti dell’applicazione della pena su richiesta”), la sentenza di patteggiamento è ora equiparabile ad una pronuncia di condanna solo nell’ambito penale, perdendo invece tale connotazione nei giudizi dipendenti o il qualsivoglia modo collegati.
L’organo disciplinare pertanto non potrà più far leva sulla colpevolezza accertata durante il rito del patteggiamento, ma sarà tenuto a procedere autonomamente per accertare i fatti contestati.
L’art. 25, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma “Cartabia”) -che prevede l’inefficacia e la non utilizzabilità quale prova della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile- ha creato non pochi dubbi interpretativi, anche a valle di un orientamento ormai consolidato che vedeva il patteggiamento come elemento indiscusso di colpevolezza.
Ad oggi, anche facendo leva su interpretazioni dottrinarie e prime pronunce giurisprudenziali (cfr. CNF sentenza n. 167 del 7 maggio 2024), l’art. 25 suddetto non vincola l’organo disciplinare nelle proprie valutazioni ma costituisce esclusivamente un elemento cui attingere per formare il proprio libero convincimento; in altri termini i giudici disciplinari nonostante la presenza di un’ammissione di colpevolezza sono tenuti ad un’autonoma valutazione della fattispecie in contestazione.
Rispetto invece all’efficacia temporale del nuovo disposto dell’art. 445 c.p.p., sottolineando che la nuova norma ha una natura meramente procedurale e pertanto non può essere connotata come norma di favore per l’incolpato, non se ne può invocare l’efficacia retroattiva; quale conseguenza le sanzioni disciplinari eventualmente disposte prima dell’entrata in vigore non possono essere revocate. Molto chiaramente si è a riguardo espresso il CNF che rigettando la tesi dell’applicazione retroattiva dell’art. 445 c.p.c. ha chiarito “…la nuova previsione dell’art. 653 c.p.p., c.1-bis entrata in vigore il 30 dicembre 2022 con la conseguenza che – trattandosi di norma processuale – non soggetta principio di retroattività della lex mitior – non può trovare applicazione in questa sede. Pertanto, questo giudice deve considerare ai fini della decisione la normativa vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, che equiparava gli effetti del patteggiamento a quelli di una sentenza di condanna anche nel giudizio disciplinare”.