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Valore probatorio delle dichiarazioni dell’esponente nel procedimento disciplinare presso gli Ordini professionali

Il procedimento disciplinare origina, prevalentemente, da segnalazioni ( “esposti”) che l’Ordine professionale riceve da soggetti esterni quali clienti, datori di lavoro, terzi interessati, colleghi del professionista incolpato.
Può accadere che tali segnalazioni o esposti si sostanzino in mere dichiarazioni dell’esponente, senza essere accompagnate o avvalorate da supporti probatori.
In tali casi, l’organo di disciplina è comunque tenuto a dare seguito alla segnalazione -purché logica e circostanziata- e la propria attività valutativa consiste proprio dell’accertamento degli elementi segnalati e nella ricerca di riscontri oggettivi che possano “risolvere”  il caso deontologico.
A riguardo spesso ci si è posto il problema di comprendere quale rilevanza probatoria attribuire alle sole dichiarazioni dell’esponente.
Una recente sentenza del Consiglio Nazionale Forense ha fatto chiarezza sul punto ritenendo che le dichiarazioni svolte dal segnalante nel proprio esposto possono assumere da sole valore di prova quando trovino riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e quando non presentino lacune e/o vizi logici.
Conseguentemente l’attività istruttoria dell’organo disciplinare si ritiene correttamente condotta quando la valutazione deontologica non rinvii alle sole dichiarazioni dell’esponente ma faccia riferimento ad un’analisi, sia documentale sia fattuale, svolta e formalizzata negli atti del procedimento che, pertanto, possa costituire il presupposto logico-giuridico dell’istruttoria rendendola completa e definitiva.
Tale orientamento  risulta utile canone interpretativo nel caso in cui l’incolpato -pur non ammettendo la violazione deontologia- ammetta l’accadimento del fatto dandone una conferma indiretta anche se con una diversa narrazione; altresì -ad avviso di chi scrive- tale orientamento può essere richiamato in quei casi dove la mera dichiarazione dell’esponente possa essere collegata ad altri elementi oggettivi e comprovabili quali una denuncia all’autorità giudiziaria da parte del medesimo esponente, ulteriori segnalazioni di varia natura a vari soggetti, contestazioni che l’esponente ha mosso direttamente all’incolpato. Queste circostanze -che vanno evidenziate nell’ambito dell’istruttoria – se funzionalmente collegate alla descrizione reperibile nell’esposto rappresentano il presupposto logico e consequenziale dell’eventuale provvedimento disciplinare.

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