Whistleblowing: natura ritorsiva e sanzioni di ANAC ai firmatari del provvedimento
Con Delibera n. 72 del 14 febbraio u.s., ANAC ritenendo sussistere la natura ritorsiva di una sanzione disciplinare inflitta a un dipendente, ha comminato sanzioni pecuniarie agli autori del provvedimento e ha ritenuto che il comportamento ritorsivo fosse conseguenza di una precedente segnalazione di fatti illeciti all’autorità giudiziaria, svolta dallo stesso dipendente.
In particolare, l’Autorità si è espressa a seguito di una segnalazione di un sottoufficiale dei carabinieri, destinatario di una sanzione disciplinare irrogata da due superiori gerarchici, riscontrando la volontà dei due ufficiali di punire il segnalante per la denuncia da quest’ultimo effettuata all’Autorità giudiziaria e alla Procura della Repubblica.
L’Autorità, preliminarmente, ha chiarito che la normativa applicabile è quella dell’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, ora superata dall’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023.
Anac ha ravvisato i presupposti per l’applicazione della sanzione ex art. 54-bis, co. 6, primo periodo D.lgs. 165/2001 nei confronti dei due superiori gerarchici alla luce delle seguenti motivazioni:
- risulta integrato il presupposto relativo all’emersione di fatti idonei a ledere il buon andamento dell’attività della PA posto che il segnalante, prima con le relazioni trasmesse alle Autorità Giudiziarie e poi con l’esposto alla Procura della Repubblica, ha segnalato fatti ed episodi aventi possibile rilevanza penale accaduti nel tempo all’interno del proprio contesto lavorativo;
- l’esposto alla Procura della Repubblica risulta essere stato presentato dal segnalante nell’interesse all’integrità della PA, ai sensi dell’art 54- bis d.lgs. 165/2001; difatti, a differenza di quanto sostenuto dai superiori gerarchici, l’Autorità evidenzia che il segnalante ha descritto fatti potenzialmente configurabili un’alterazione del corretto svolgimento dell’attività amministrativa con conseguente sussistenza dell’interesse pubblico ad un accertamento;
- la fondatezza o meno della denuncia presentata da un whistleblower e, quindi, l’eventuale archiviazione della stessa, non è una condizione richiesta dalla legge per l’attivazione o per la perdita delle tutele di cui all’art 54-bis d.lgs. 165/2001.
L’Autorità ha evidenziato che quanto disposto nei provvedimenti di archiviazione adottati dalle autorità giudiziarie adite dal segnalante non condiziona l’efficacia delle tutele predisposte nei confronti del whistleblower poiché, quest’ultimo, potrebbe non avere la preparazione giuridica necessaria a valutare se, nella vicenda oggetto di segnalazione, ricorrano effettivamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
Rispetto alla sanzione disposta dai due superiori gerarchici, l’Anac ne ha evidenziato la natura ritorsiva stante la ricorrenza dei requisiti oggettivo e soggettivo:
- dal punto di vista oggettivo, la sanzione è stata irrogata al dipendente in epoca successiva alla presentazione dell’esposto, nonostante egli avesse manifestato la qualifica di whistleblower con conseguente sussistenza del nesso di derivazione eziologica tra la segnalazione e la sanzione disciplinare irrogata;
- dal punto di vista soggettivo, l’Autorità ha evidenziato la pretestuosità delle ragioni addotte dai comandanti, ossia la volontà di punire il dipendente per aver messo in discussione, al di fuori dell’Amministrazione militare di appartenenza l’operato di quest’ultima, per giustificare il procedimento disciplinare e la conseguente sanzione.
In esito a quanto sopra, l’Autorità ha ritenuto soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 54-bis per qualificare il dipendente come whistleblower e l’esposto, dallo stesso presentato all’autorità giudiziaria, come una segnalazione di fatti illeciti e pertanto ha irrogato nei confronti dei firmatari del provvedimento di contestazione degli addebiti una sanzione pecuniaria di € 5.000 ciascuno, ai sensi dell’art. 54 bis, co. 6, D.lgs. 165/2001.