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ANAC – Le federazioni sportive non sono organismi di diritto pubblico se il contributo pubblico non è dominante; disapplicazione del codice appalti

Con parere n. 70 dell’11 gennaio scorso, ANAC, a seguito di un quesito ricevuto dalla Federazione Motociclistica italiana, ha ribadito, sulla scia di quanto già stabilito per la F.I.S.E. con Delibera numero 367 del 27 luglio 2022, che le Federazioni sportive sono enti privati se non risulta prevalente il finanziamento pubblico e se non risulta provato il requisito della dominanza pubblica. Quale conseguenza di tale qualificazione, le Federazioni non sono tenute ad applicare il codice appalti per gli acquisti di beni e servizi, ma si comportano come un qualunque ente di diritto privato.

La pronuncia di ANAC consente di riepilogare gli elementi che devono ricorrere contestualmente per qualificare un soggetto quale organismo di diritto pubblico, ovvero:

  1. essere dotato di personalità giuridica;
  2. perseguire la soddisfazione di esigenze di interesse generale e non di carattere industriale o commerciale;
  3. presentare il requisito c.d. della “dominanza pubblica”  che può ravvisarsi alternativamente in una delle seguenti forme quali:
  • finanziamento delle federazioni in misura maggioritaria dallo Stato
  • assoggettamento al controllo pubblico (ossia un controllo sulla gestione idoneo a determinare un’influenza pubblica penetrante nell’attività dell’amministrazione)
  • designazione di più della metà dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo da parte dello Stato o organismi di diritto pubblico.

Con il parere in esame, ANAC ricorda che le federazioni sportive posseggono sicuramente i primi due dei tre requisiti, ma -nel caso di specie- ha escluso la sussistenza del requisito dell’influenza pubblica dominante poiché il finanziamento delle federazioni avviene sulla base delle entrate privatistiche delle quote associative e poiché la presenza del CONI non può qualificarsi assoggettamento al controllo pubblico posto che l’attività esercitata nei confronti delle Federazioni nazionali non si risolve in imposizione di regole che comprimano l’autonomia di gestione interna delle Federazioni stesse. Il potere del Coni -cui peraltro compete solo la nomina di 2 revisori contabili nel caso della Federazione in esame- secondo la ricostruzione di ANAC ha una valenza esclusivamente “esterna” poiché si sintetizza nell’individuazione di regole sull’organizzazione sportiva ma non attiene ad un intervento diretto e attivo nell’attività di gestione delle Federazioni.

Relativamente alla dominanza pubblica e all’ammontare del finanziamento di provenienza pubblica, ANAC poi fornisce specifiche sul “quantum” del finanziamento ad opera della stato, rappresentando che se le entrate privatistiche delle quote associative (comprensive di tesseramento, sponsorizzazioni, quote di affiliazione e di iscrizione a gare) introitate dalla Federazioni risultano superiori al 50% rispetto al totale dei ricavi, l’ente non può essere qualificato  “ente pubblico”, con la conseguenza che l’utilizzo delle sue risorse economiche non deve rispondere a norme pubbliche, ma è deliberato in autonomia dalla federazione come un qualsiasi ente privato.

Alla luce delle considerazioni espresse e ponendo fine ad una lunga querelle interpretativa ed applicativa, ANAC ribadisce che le Federazioni sportive e gli enti del terzo settore che soddisfano le condizioni sopra esposte sono da considerarsi enti privati e la loro attività di promozione, sviluppo e svolgimento dell’attività sportiva, nonché la loro gestione e organizzazione, devono svolgersi secondo canoni e strumenti privatistici, pur avendo la loro azione un carattere di interesse generale e valenza pubblicistica.

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