
Obblighi di trasparenza dei titolari di incarichi politici e dirigenziali degli enti pubblici di ricerca: il parere di ANAC
A seguito di richiesta di parere in merito alla pubblicazione dei dati di cui all’art 14 D.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi politici e dirigenziali di un ente pubblico di ricerca, ANAC ha confermato che agli enti pubblici di ricerca si applica il D.lgs. 33/2013, stante la loro natura di PPAA ex art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001 e, pertanto, ha richiamato l’applicazione della propria Delibera n. 241/2017 ( “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013”) che distingue tra i titolari di incarichi amministrativi di vertice e i dirigenti ai fini del parere richiesto.
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Rispetto ai titolari di incarichi politici dell’Ente, l’Autorità ha specificato che per titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo si intendono quei soggetti che partecipano in via elettiva o di nomina agli organi politici di livello statale, regionale e locale e che a questi, per previsione legislativa, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f).
ANAC ha inoltre ha ribadito l’applicabilità dei relativi obblighi anche ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale sull’organizzazione e attività dell’amministrazione. A riguardo, ANAC ha specificato che si tratta di soggetti o organi che adottano atti di indirizzo e controllo – quali a titolo esemplificativo statuti e regolamenti interni, dotazione organica, linee di indirizzo dell’ente, determinazione dei programmi ed obiettivi strategici pluriennali, approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, approvazione dei piani annuali e pluriennali – mediante i quali esprimono un indirizzo politico-amministrativo sull’organizzazione e sull’attività dell’ente. Anche i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo soggiacciono al regime di pubblicità dell’art. 14, con l’unica deroga ravvisabile nel caso in cui l’incarico sia attribuito a titolo gratuito, ovvero in assenza di corresponsione con carattere indennitario e remunerativo. Resta intesto che la gratuità deve essere prevista da disposizioni normative e statutarie o da deliberazioni di carattere generale pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente, sottosezione “Atti generali” a cui la sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” espressamente rimanda mediante link.
Titolari di incarichi dirigenziali
Ai sensi dell’art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013, gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 sono estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli conferiti discrezionalmente, senza procedure pubbliche di selezione dall’organo di indirizzo.
Per titolari di incarichi dirigenziali, si intendono sia i dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, interni ed esterni all’amministrazione compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni, nonché i dirigenti privi della titolarità di uffici dirigenziali ma esercenti funzioni ispettive, consulenziali e di ricerca.
A tali organi spetta l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa attraverso autonomi poteri di spesa nonché la gestione, organizzazione e controllo delle risorse umane; invero, gli uffici di diretta collaborazione esercitano esclusivamente funzioni di supporto e raccordo con l’amministrazione con conseguente impossibilità di assumere rilevanza nelle attività gestorie della stessa.
Rispetto alle figure dirigenziali, l’Autorità precisa che le disposizioni di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013 -in considerazione della sentenza di Corte Costituzionale n.20/2019- sono a tutt’oggi oggetto di revisione regolamentare seppur non ancora cominciata; ancora, infatti, non è stato emanato un Regolamento ad hoc che individui precisamente gli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all’art. 19, co. 3 e 4, D.lgs. 165/2001.
In attesa di tale emanazione, precisa l’Autorità, i titolari di incarichi dirigenziali hanno l’obbligo di comunicare tutti i dati di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013, anche in virtù dello specifico obbligo ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.P.R. 62/2013, ricomprendendo nella comunicazione anche i dati reddituali e patrimoniali percepiti annualmente dal dirigente (oltre a quelli a carico della finanza pubblica) mediante una dichiarazione da presentare all’atto dell’assunzione dell’incarico e da rinnovare annualmente. Per tale ultimo aspetto, ANAC fa riferimento alla sentenza nl 267/2025 del Consiglio di Stato secondo cui è legittima la richiesta di un Comune ai dirigenti di comunicare i dati relativi alla loro situazione patrimoniale e reddituale precisando che la sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale vieta solo la pubblicazione generalizzata di tali dati, ma non la loro comunicazione interna.