La determinazione della sanzione disciplinare: i criteri del CNF
In tema di determinazione della sanzione disciplinare, una recente sentenza del CNF-Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024) ha fornito indicazioni interessanti, rimettendo in ordine parametri ed elementi di valutazione già noti e riaccorpandoli in un’unica sistematica regola interpretativa.
Secondo il CNF, dopo che l’organo giudicante abbia accertato gli elementi configuranti l’illecito e dunque abbia accertato la sussistenza di una condotta meritevole di sanzione disciplinare, può procedere alla determinazione -in concreto- dell’entità della sanzione. La “misurazione” della sanzione va svolta considerando sia la sua adeguatezza alla gravità del fatto, sia al tipo di comportamento tenuto dal professionista.
Ciò posto, e rammentando che la determinazione della sanzione disciplinare non deriva da una calcolo di tipo matematico, il CNF rammenta che definizione in concreto di una sanzione deriva da plurimi elementi quali in primis la complessiva valutazione dei fatti, e successivamente la gravità dei comportamenti contestati, l’elemento soggettivo (ovvero il grado della colpa o la sussistenza di dolo ed la sua intensità), il comportamento dell’incolpato antecedente e successivo al fatto, le circostanze -soggettive e oggettive- del contesto in cui è avvenuta la violazione, i precedenti disciplinari, il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché particolari motivi di rilievo umano e familiare, come anche la buona fede dell’incolpato.