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Applicabilità della rotazione ordinaria a dirigenti e funzioni apicali: la posizione di ANAC

Con Atto del Presidente del 5 giugno u.s., ANAC ha fornito propri chiarimenti in merito all’applicabilità della misura della rotazione ordinaria al Direttore generale di un’Università, confermando l’applicabilità della misura anche agli incarichi di dirigente e funzionario apicale nell’ottica di garantire la prevenzione dei fenomeni di corruzione nell’affidamento degli incarichi.

Per tali figure, tuttavia, l’Autorità ha chiarito che la misura della rotazione deve essere contemperata con le peculiarità e il carattere fiduciario che connota le relative funzioni, avuto riguardo alle specifiche disposizioni normative tra cui il decreto rettorale 1257/2022, e su tale chiarimento ha concluso che, laddove la misura della rotazione non fosse applicabile, l’ente sarebbe tenuto a individuare e predisporre misure alternative idonee a soddisfare le esigenze di prevenzione.

Tale orientamento è rinvenibile nell’Allegato 2 al PNA 2019 che, tra le altre cose, fornisce indicazioni operative funzionali idonee ad assicurare una corretta attuazione della misura della rotazione, in conformità all’art. 1 co. 5 lett. b) L. 190/2012 secondo cui le amministrazioni devono garantire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti a rischio corruttivo prevedendo la rotazione degli incarichi di dirigenti e funzionari, sotto il controllo e la verifica dell’effettiva attuazione della misura da parte del RPCT (comma 10, lett. b).

La ratio sottesa alla misura della rotazione ordinaria si ravvisa nella necessità di garantire l’imparzialità delle funzioni, prevenendo le influenze derivanti da pressioni esterne e l’assunzione di decisioni non imparziali derivanti da rapporti intercorrenti tra gli stessi utenti per un lungo periodo di tempo; a tal riguardo, l’Allegato 2 al PNA:

  • definisce la misura della rotazione quale strumento volto alla tutela dell’interesse generale, ovvero la garanzia della prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione, senza alcuna valenza punitiva o sanzionatoria;
  • raccomanda non solo l’inserimento nel PTPCT di un’adeguata programmazione della misura della rotazione, ma anche la determinazione di criteri oggettivi al fine di limitare la discrezionalità dell’organo di indirizzo nell’affidamento degli incarichi, in conformità al principio di autonomia dei dirigenti.

Rispetto poi alla durata degli incarichi, ANAC -sempre con atto del Presidente del 5 giugno u.s.- ritiene sia più idonea fissarla al limite minimo legale per rispondere all’esigenza di imparzialità.

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