Incompatibilità e inconferibilità: l’utilizzo dei nuovi modelli ANAC negli ordini territoriali
A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica
L’adozione, da parte di ANAC, dei modelli standard per le dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013, avvenuta con la delibera n. 92 dell’11 marzo 2026, rappresenta un passaggio significativo sia in termini di rafforzamento degli strumenti di prevenzione della corruzione, sia sotto il profilo della progressiva omogeneizzazione delle prassi amministrative.
La novità, tuttavia, pone un interrogativo tutt’altro che marginale per gli Ordini professionali territoriali: tali modelli devono essere utilizzati anche da questi enti? E, soprattutto, in che misura?
Per rispondere, è necessario ricostruire il quadro normativo e regolatorio in cui la questione si inserisce.
Il punto di partenza: l’art. 20 del d.lgs. 39/2013
La disciplina delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici, contenuta nel d.lgs. 39/2013, si applica anche agli Ordini professionali, qualificati come enti pubblici non economici.
In questo ambito, l’art. 20 introduce un obbligo preciso: i soggetti chiamati a ricoprire incarichi apicali o dirigenziali devono dichiarare l’assenza di cause ostative. Si tratta di un presidio fondamentale, che opera su un doppio livello:
- in ingresso, al momento del conferimento dell’incarico (inconferibilità);
- in itinere, con verifica annuale della permanenza delle condizioni (incompatibilità).
Questa struttura “a doppio binario” è centrale, perché riflette la diversa funzione delle due fattispecie: prevenire il conferimento illegittimo da un lato, e garantire la permanenza della legittimità nel tempo dall’altro.
Gli Ordini professionali e il principio di semplificazione: la delibera ANAC 777/2021
Se la cornice normativa è chiara, meno rigida è invece la sua applicazione agli Ordini professionali.
Con la delibera n. 777/2021, ANAC ha infatti riconosciuto esplicitamente la peculiarità di tali enti, introducendo un principio destinato a incidere profondamente anche sul tema della modulistica: l’applicazione della normativa anticorruzione deve avvenire in modo semplificato e proporzionato.
In concreto, ciò ha comportato:
- il mantenimento degli obblighi sostanziali (tra cui le dichiarazioni ex art. 20);
- ma anche il superamento di un approccio eccessivamente formalistico.
È proprio in questo spazio di autonomia che, negli anni, si è sviluppata una prassi molto diffusa: gli Ordini hanno adottato modelli dichiarativi propri, spesso sintetici e unificati, ritenuti comunque idonei a soddisfare i requisiti normativi.
Prima della standardizzazione: una modulistica “libera” ma sostanziale
Fino agli interventi più recenti del regolatore, adottati in coerenza con l’art. 48 del D.Lgs. 33/2013, non vi erano schemi ufficiali predisposti da ANAC per rendere le dichiarazioni previste dall’art. 20 del D.Lgs. 39/2013
Questo ha determinato un assetto caratterizzato da:
- ampia autonomia nella redazione dei modelli;
- forte attenzione ai contenuti essenziali (assenza di cause, impegni, aggiornamento);
- una certa eterogeneità tra enti.
Tale impostazione, in considerazione della specificità e peculiarità organizzativa degli ordini, è stata generalmente considerata coerente con il sistema, anche alla luce del principio di semplificazione applicabile agli Ordini.
Il cambio di paradigma: PNA 2025 e delibere ANAC 464/2025 e 92/2026
Il quadro inizia a evolvere con il PNA 2025 e trova una concreta attuazione nelle successive delibere ANAC n. 464/2025 e n. 92/2026.Con questi interventi, l’Autorità avvia un processo di progressiva standardizzazione della modulistica, mettendo a disposizione modelli tipo per le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità.
Si tratta di schemi articolati, differenziati per tipologia di ente e incarico, che mirano a:
- rendere più omogenee le prassi;
- facilitare i controlli;
- aumentare la qualità delle informazioni rese.
Va tuttavia rammentato che, per espressa indicazione del regolatore, i modelli sono proposti e non imposti; in altri termini ANAC ha offerto la modulistica di cui alla Delibera 92/2026 come strumenti di riferimento, in una fase dichiaratamente sperimentale.
Proprio con riferimento a tale modulistica emerge la principale criticità applicativa per gli Ordini professionali.
In primo luogo, la delibera n. 92/2026 non ha previsto modelli specificamente calibrati per il contesto ordinistico.
Inoltre, gli schemi predisposti risultano costruiti avendo come riferimento amministrazioni e enti strutturati, caratterizzati da assetti organizzativi complessi. Di conseguenza, risultano spesso particolarmente dettagliati e articolati, nonché poco aderenti alle dimensioni e alle esigenze operative degli Ordini territoriali.
Si pone pertanto il problema dell’applicabilità del modello disposto per le Pubbliche amministrazioni tipiche agli Ordini. Come noto, infatti, gli ordini appartengono al novero degli enti pubblici non economici a base associativa rientranti nel più generale alveo di pubblica amministrazione, come definito dal D.Lgs. 165/2001, all’art. 1, co. 2. In astratto, quindi, gli Ordini dovrebbero fare riferimento agli schemi per le pubbliche amministrazioni; in concreto, però, ciò rischia di entrare in tensione con il principio di semplificazione sancito dalla delibera n. 777/2021.
I modelli ANAC sono utilizzabili dagli Ordini?
Alla luce di quanto esposto sopra, la risposta non può che essere articolata.
Gli Ordini professionali possono utilizzare i modelli ANAC, anche integralmente, ma non sono obbligati a farlo.
Ciò che rileva, infatti, non è la forma del modello, bensì la sua capacità di:
- recepire i contenuti richiesti dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013;
- garantire trasparenza e pubblicazione;
- consentire l’esercizio delle funzioni di controllo del RPCT.
In altri termini, i modelli ANAC rappresentano uno standard di riferimento, non un vincolo cogente.
Il vero tema, dunque, non è se utilizzare o meno i modelli ANAC, ma come adattarli al contesto ordinistico.
Le opzioni sono diverse.
Una prima soluzione è l’adozione integrale degli schemi ANAC, che garantisce il massimo allineamento formale, ma può risultare eccessivamente onerosa sotto il profilo operativo.
Una seconda strada è quella dell’adattamento: i modelli vengono utilizzati come base, ma semplificati e ridotti nelle parti non essenziali. Si tratta di una soluzione equilibrata, che consente di beneficiare della standardizzazione senza rinunciare alla sostenibilità.
Resta poi la possibilità di mantenere modelli autonomi, aggiornandoli nei contenuti alla luce delle indicazioni ANAC. Anche questa scelta è pienamente legittima, soprattutto se coerente con il principio di proporzionalità.
Tra queste opzioni, appare particolarmente efficace una soluzione ibrida, già diffusa nella prassi:
- un modulo iniziale, che ricomprenda sia inconferibilità sia incompatibilità;
- un modulo annuale, dedicato all’aggiornamento.
Questa impostazione consente di rispettare la distinzione giuridica tra le due fattispecie, senza appesantire inutilmente i processi amministrativi e valorizza la specificità e peculiarità tipica degli Ordini. Non può infine escludersi che, in futuro, l’Autorità possa adottare schemi specificamente calibrati per il contesto ordinistico, completando così il percorso di standardizzazione avviato con le recenti delibere.
