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Unione di Comuni: ANAC interviene su omessa nomina del RUP e valutazione del rischio

In esito ad attività ispettiva condotta su un’Unione di Comuni , ANAC con Atto del Presidente del 24 giugno u.s., ha fornito proprie raccomandazioni sia in merito alla nomina del RPCT sia in merito alla mappatura del rischio anticorruzione, con particolare riferimento all’area della contrattualistica pubblica.

Rispetto alla mancata nomina del RPCT, l’Autorità -ripercorrendo quanto disciplinato con il PNA 2022 (cfr. Allegato 3)- ha evidenziato:
  • la necessità di procedere alla nomina del RPCT, individuandolo o nel Segretario comunale dell’Unione di comuni oppure nel Segretario di uno dei Comuni aderenti; a riguardo ANAC ha precisato che la scelta deve previlegiare un soggetto che non versi in una situazione di incompatibilità/inopportunità e che laddove questo caso si presentasse, l’Unione potrà nominare un funzionario o titolare di posizione organizzativa. Resta inteso – ha poi sottolineato ANAC- che la nomina deve ricadere su un soggetto interno all’ente, che possegga l’esperienza, la conoscenza dell’organizzazione interna e la competenza idonea a poter garantire il corretto svolgimento delle relative funzioni e che, per questi motivi, non può esser condivisa la nomina a RPCT di un soggetto estraneo;
  • che negli enti di piccole dimensioni l’incarico di RPCT si configura come un incarico aggiuntivo, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro oltre a quello già svolto dal dipendente; si tratta dell’esercizio del potere dell’organo di indirizzo di richiedere al dipendente tutte le mansioni esigibili in base all’inquadramento contrattuale a cui non può rifiutarsi ad eccezione di situazioni di incompatibilità/inopportunità purché sostenute da una motivazione precisa e puntuale. Sul rifiuto del dipendente a ricevere l’incarico di RPCT, ANAC ha testualmente indicato che “La rinuncia all’incarico di RPCT assegnato può quindi ritenersi ammissibile solo se vi siano adeguate motivazioni che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità. Un rifiuto non adeguatamente motivato in tal senso risulterebbe quindi inidoneo a supportare eventuali scelte in deroga alle indicazioni dell’Autorità, che necessitano comunque di una congrua motivazione all’interno dell’atto di nomina”.

Rispetto alla mappatura dell’area di rischio relativa alla contrattualistica pubblica, ANAC ha raccomandato all’Unione di intervenire quanto prima predisponendo un’indicazione puntuale degli eventi rischiosi e delle correlate misure di prevenzione specifiche poiché nel PTPCT risultava programmata un’unica misura formulata in modo generico, senza la previsione di indicatori di attuazione e di monitoraggio. L’Autorità, inoltre, ha richiamato l’attenzione sulla corretta gestione dei flussi documentali relativi agli affidamenti e sulla predisposizione di misure specifiche finalizzate a correttamente individuare il tipo di procedura di affidamento da espletare, come ad esempio misure per individuare l’importo dell’appalto e misure per svolgere adeguatamente l’attività di direzione e controllo durante la fase esecutiva del contratto.

In esito a quanto ricostruito, l’Autorità ha assegnato all’Unione dei comuni termine di 30 giorni per la nomina del RPCT e, a quest’ultimo, ulteriori 45 giorni per la comunicazione delle misure programmate in adeguamento delle raccomandazioni fornite.

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