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Tutela Del Whistleblower: Sanzione ANAC Per Comportamenti Ritorsivi

Tutela del whistleblower: sanzione ANAC per comportamenti ritorsivi

Con delibera n. 380 del 30 luglio u.s., ANAC, in esito ad un procedimento sanzionatorio, ha ritenuto sussistente la natura ritorsiva delle condotte e deliberazioni assunte dal direttore di un’Agenzia Regionale nei confronti di un dirigente,  ha riconosciuto che il comportamento ritorsivo fosse collegato ad precedente segnalazione di fatti illeciti svolta dallo stesso dirigente e, quale conseguenza, ha irrogato una sanzione pecuniari di Euro 10.000 ai sensi dell’art. 54 bis, co, 6 del D.Lgs. 165/2001 al Direttore dell’Agenzia, quale autore delle misure ritorsive.

La fattispecie portata all’attenzione di ANAC è di significativo interesse poiché fornisce indicazioni sul procedimento di accertamento condotto dall’Autorità in particolare rispetto alla natura ritorsiva delle misure e corrobora la tesi secondo cui la valutazione delle discriminazioni e ritorsioni non può essere fatta in misura astratta né può essere oggetto di tipizzazione ma, al contrario, va affrontata caso per caso seguendo lo svolgimento dei fatti e rapportandoli alla lesività che in concreto il whistleblower subisce.

A seguito di segnalazione di misure ritorsive pervenuta da un dirigente-whistleblower, ANAC -dopo una preliminare fase di accertamento- ha avviato procedimento sanzionatorio verso il segnalato procedendo, in particolare, a verificare

  • se i provvedimenti di riorganizzazione adottati dal Direttore dell’ente verso il dirigente whistleblower avessero una natura ritorsiva
  • se i provvedimenti fossero conseguenza di una segnalazione che indentificava il Direttore come autore degli illeciti
  • se l’intento con cui i provvedimenti erano stati assunti potesse qualificarsi come ritorsivo.

Dalla ricostruzione dei fatti -che è stata su una corposa base documentale a supporto della natura, effetti ed entità dei comportamenti assunti dal segnalato- ANAC ha accertato che:

  • la segnalazione di illeciti era stata inoltrata prima dell’inizio dei comportamenti ritorsivi;
  • la segnalazione era stata inoltrata in via riservata al RPCT;
  • a seguito dell’invio della segnalazione circostanziata di irregolarità imputabili al Direttore, il whistleblower ha cominciato a subire plurime ritorsioni da parte dell’autore delle irregolarità;
  • le ritorsioni sono consistite nell’adozione da parte del segnalato di atti di natura organizzativa aventi carattere lesivo (sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo dell’andamento della carriera) per il whistleblower; in particolare la struttura organizzativa di pertinenza del whistleblower era stata “svuotata” di contenuti, trasformata in una nuova area, munita di organico insufficiente e non qualificato, impossibilitata -per i suddetti motivi- al raggiungimento di obiettivi di performance nel mentre riformulati e non in linea con le risorse assegnate al dirigente; in aggiunta il segnalante era stato collocato in una sede priva del certificato di agibilità e di dubbia qualità strutturale e il punteggio di performance assegnatogli era largamente inferiore a quelli assegnati negli anni precedenti e non in linea con il percorso di carriera sempre riconosciutogli fino alla segnalazione;
  • la segnalazione pur essendo stata inoltrata al RPCT era stata conosciuta dal Direttore segnalato; è stato infatti appurato che tale conoscenza è dipesa da un difetto di protocollazione interna, riconosciuto e poi rimosso;
  • il segnalato non ha fornito provo, durante l’istruttoria, della non ritorsività delle misure;
  • il segnalante è pubblico dipendente e come tale rientra nell’applicazione dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/200;
  • la segnalazione è qualificabile come segnalazione di illeciti effettuata nell’interesse all’integrità della PA poiché le irregolarità riguardano l’uso distorto della funzione amministrativa comportante un’alterazione del corretto e imparziale svolgimento di un’attività pubblica; nello specifico la segnalazione riguardava la sussistenza del conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi pubblichi e irregolarità nelle procedure di assunzione di incarichi dirigenziali.

In esito a quanto sopra, l’Autorità ha ritenuto che le condotte e le iniziative organizzative sono state adottate dal direttore in pregiudizio agli interessi e alla posizione del dirigente e pertanto ne ha riconosciuto il carattere ritorsivo ai sensi dell’art. 54bis D.lgs. 165/2001, irrogando la sanzione di € 10.000,00 ai sensi dell’art. 54- bis, co. 6, D.lgs. 165/2001.

Per completezza si segnala che, con pari provvedimento, l’Autorità ha rigettato l’istanza di accesso presentata dal segnalato poiché incentrata prevalentemente sulla pretesa all’ostensione dell’atto di segnalazione di illeciti del whistleblower che, come noto, è sottratta all’accesso per espressa previsione dell’art. 54-bis, comma 4, D.lgs. n. 165/2001.

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