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Trasparenza su consulenti e collaboratori: la pubblicazione del link alla relativa banca dati assicura l’adempimento

Con atto del Presidente dell’11 settembre u.s. ANAC, a seguito di una richiesta di parere da parte di un Comune, è tornata sulle modalità per la corretta pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013.

Dopo aver riepilogato quali siano i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria per ciascun singolo consulente e collaboratore, l’Autorità si è soffermata sulle modalità di pubblicazione ed in particolare ha specificato che i dati dovranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Consulenti e collaboratori del sito istituzionale degli enti e amministrazioni secondo le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9bis D.lgs. 33/2013.

A tale ultimo riguardo ANAC rammenta che, ai sensi dell’art. 9bis citato, i soggetti obbligati alla trasparenza che procedono alla comunicazione di dati, informazioni e documenti alle banche dati di cui all’allegato B del medesimo D.Lgs. 33/2013  (nel caso di specie alla banca dati PerlaPA) possono adempiere agli obblighi di cui all’art 15 semplicemente attraverso la pubblicazione, nella propria sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla preposta banca dati; resta ferma, ovviamente, la possibilità di pubblicare i dati anche sul proprio sito purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

La disposizione dell’art. 9 bis e la corretta contribuzione alle banche dati da parte dei soggetti obbligati alla trasparenza consentono e garantiscono una semplificazione degli obblighi di pubblicazione gravanti sulle amministrazioni, permettendo la pubblicazione del solo link di rimando alla banca dati che già contiene i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria .

Con specifico riguardo alla richiesta di parere,  pertanto, l’Autorità – appurato l’utilizzo della banca dati Anagrafe delle prestazioni PerLaPa da parte del Comune – ha ritenuto correttamente adempiuto l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai consulenti e collaboratori mediante la pubblicazione del link alla banca dati contenente tutte le informazioni e i dati di cui all’art. 15 D.lgs. 33/2013.

Infine, rispetto alla tempistica di pubblicazione, l’Autorità ha ribadito che i dati degli incarichi di consulenza e/o collaborazione devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e che la durata della pubblicazione, in deroga agli usuali 5 anni, è prevista per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

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