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Compatibilità tra la carica di revisore dei conti dell’ACER e Sindaco di un Comune partecipante

REVISORE E SINDACO CARICHE COMPATIBILICon atto del Presidente del 25 settembre u.s. ANAC, in esito ad una richiesta di parere, ha evidenziato l’assenza di incompatibilità, di cui al D.Lgs. 39/2013, tra il contemporaneo esercizio delle funzioni di membro del Collegio dei revisori dell’ ACER e la carica di Sindaco di uno dei Comuni partecipanti alla stessa.

Rispetto alla funzione del Collegio dei revisori, l’Autorità -richiamando l’art. 47 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/200- ha evidenziato che il Collegio è organo di vigilanza e di controllo interno sull’attività dell’ente con le seguenti incombenze:

  • vigila sull’osservanza delle leggi, Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
  • esercita un controllo sulla regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza tra il rendiconto generale e le scritture contabili;
  • esamina il bilancio previsionale e accerta la consistenza di cassa;
  • riferisce alla Conferenza degli Enti e al Presidente della Giunta regionale eventuali gravi irregolarità amministrative e contabili riscontrate.

Alla luce delle funzioni attribuite dalla legge regionale al Collegio dei revisori, è di chiara evidenza l’assenza di alcuna oggettiva conflittualità con i compiti e le funzioni spettanti al Sindaco che esercita poteri di rappresentanza del Comune; assunto che trova conferma anche dall’assenza, all’interno della legge regionale, di alcuna previsione di una causa di incompatibilità derivante dal contemporaneo esercizio della carica di componente del Collegio dei revisori dell’ente e di Sindaco del Comune titolare della partecipazione.

L’Autorità evidenzia altresì che la partecipazione della quota di titolarità del Comune nella Conferenza degli enti è minima, possedendo lo stesso 9 quote su 1000, mentre ai sensi dell’art. 63 TUEL si ha incompatibilità qualora il Comune abbia una partecipazione pari almeno al 20%.

Ad ulteriore conferma, l’Autorità evidenzia di aver già escluso l’applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 39/2013 – volta a garantire l’indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze politiche o provenienti da interessi privatistici – ai componenti del Collegio dei revisori, poiché il citato decreto si riferisce specificamente agli incarichi amministrativi di vertice, agli incarichi dirigenziali interni ed esterni, alle cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, agli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie, ovvero agli incarichi che comportano l’esercizio di funzioni gestorie o dirigenziali (cfr. Delibera n. 1006 del 23 ottobre 2019).

Da ultimo l’Autorità ha riconosciuto, in ogni caso, la possibilità per il Sindaco di astenersi dal compiere atti inerenti alle decisioni assunte dal Collegio dei revisori al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse.

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