La trasparenza dei dati reddituali dei titolari di incarico si attua anche in caso di assenza dall’incarico
Caso di un Consigliere di Camera di Commercio
Con Parere del 16 dicembre u.s., ANAC, in risposta da una richiesta concernente l’applicabilità degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 D.Lgs. 33/2013 ad un Consigliere di una Camera di Commercio che non aveva maturato alcun compenso stante la mancata presenza alle sedute del Consiglio, ha chiarito che l’assenza alle riunioni è qualificabile come la rinuncia personale al compenso. Sulla base di questa considerazione, la mancata percezione del compenso non risulta rilevante sotto il profilo della gratuità dell’incarico che, come noto, escluderebbe l’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 citato.
L’Autorità ha ricostruito la fattispecie in esame evidenziando che:
- le Camere di Commercio rientrano nell’elenco delle PPAA di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001;
- i componenti del Consiglio delle Camere di Commercio (al pari del Presidente e della Giunta) sono qualificabili come titolari di poteri di indirizzo generale relativi all’organizzazione e attività delle Camere di Commercio e, come tali, soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad f), D.Lgs. 33/2013;
- gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1 non sussistono nei soli casi in cui gli incarichi siano attribuiti a titolo gratuito; la gratuità deve risultare da disposizioni normative e statutarie disciplinanti l’organizzazione e attività dell’amministrazione e devono essere pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente;
- ai fini della gratuità non rileva l’eventuale rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l’incarico di Consigliere;
- la gratuità dell’incarico di Consigliere delle Camere di Commercio è venuta meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 25-bis, D.L. 228/2021 (decreto Milleproroghe); si tratterebbe quindi di un incarico non attribuito per legge a titolo gratuito e pertanto anche in mancanza di partecipazione alle sedute, il Consigliere è tenuto a comunicare le informazioni e dati di cui all’art 14, comma 1, dalla lettera da a) a f), del d.lgs. 33/2013 relative a tutta la durata dell’incarico nonché per il periodo successivo alla cessazione della carica in questione.
Alla luce dell’utile ricostruzione, che peraltro ha sintetizzato anche lo status giuridico dei consiglieri delle Camere di Commercio, si evince che nella fattispecie analizzata non sussistono deroghe al regime di trasparenza di cui all’art. 14 del Decreto Trasparenza poiché:
- siamo in presenza di un incarico non attribuito per legge a titolo gratuito
- l’assenza nelle sedute del Consiglio è assimilabile all’ipotesi di rinuncia personale al compenso.