skip to Main Content
Whistleblowing E Istituti Scolastici

Whistleblowing e istituti scolastici: ANAC sanziona un dirigente scolastico per comportamenti ritorsivi ai danni di un dipendente segnalante

Con delibera n. 587 del 16 dicembre u.s, ANAC, in esito ad un procedimento ispettivo, ha sanzionato un dirigente scolastico per aver adottato misure ritorsive nei confronti di un dipendente che aveva presentato una segnalazione di illeciti concernente delle irregolarità amministrativo – contabili riscontrate nella gestione dell’istituto.

Specificamente la dirigente, alla scadenza dell’incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in capo al dipendente segnalante, aveva conferito l’incarico ad altro dipendente privo del necessario titolo di studio per ricoprire il ruolo ed aveva escluso il dipendente segnalante, nonostante ne possedesse i requisiti, in assenza di un’idonea motivazione; tale comportamento del dirigente ha concretizzato un’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, ovvero la presentazione della segnalazione.

Rispetto alle condotte censurate dal segnalante, ANAC ha chiarito che le misure denunciate presentano i caratteri di ritorsività poiché ognuna di essa è strettamente connessa alla segnalazione di illeciti da parte del dipendente; Guardando allo svolgimento dei fatti, l’Autorità ha evidenziato che:

  • il dipendente ha segnalato fatti costituenti un’alterazione del corretto agere amministrativo; ed infatti le illegittimità rilevate concernevano il mancato rispetto dei vincoli di destinazione nell’utilizzo dei finanziamenti pubblici, l’emissione di mandati di pagamento in assenza dei necessari giustificativi nonché una falsa attestazione di una copertura finanziaria;
  • è di tutta evidenza che il dipendente ha segnalato una serie di irregolarità dalle quali sarebbero derivate anomalie nella gestione economica dell’istituto scolastico e che tali anomalie rientrano nella nozione di condotta illecita per cui sussiste un interesse pubblico rilevante con conseguente qualifica del dipendente segnalante quale “whistleblower”;
  • priva di fondamento risulta l’eccezione della dirigente in merito alla riconducibilità della segnalazione ad un interesse privato e non pubblico, derivante da una situazione conflittuale sussistente tra la stessa ed il dipendente atteso che, affinché una segnalazione sia riconducibile al paradigma normativo, è sufficiente la sussistenza di presunte anomalie nell’attività amministrativa a nulla rilevando la co-presenza di motivi anche personali;
  • il comportamento osservato dalla dirigente per il conferimento dell’incarico di DSGA si caratterizza per cattivo uso del potere discrezionale e rivela il carattere ritorsivo della nuova nomina ai danni del segnalante; ed infatti la Dirigente nel conferire l’incarico di DSGA ad altro dipendente ha utilizzato una graduatoria di istituto precedente nella quale il segnalante non era inserito perché non di ruolo in quell’anno mentre invece avrebbe dovuto applicare i criteri indicati nel CCNL che prevedono l’utilizzazione della corretta graduatoria provinciale, ove il dipendente era utilmente collocato; tale abuso del potere discrezionale è altresì confermato dalla mancanza di motivazioni oggettive ed estranee alla segnalazione.

Alla luce di quanto ricostruito, gli argomenti difensivi addotti dalla Dirigente risultano inconferenti e non dimostrano l’esistenza di effettive e concrete ragioni che giustifichino il mancato conferimento al segnalante dell’incarico di DSGA.

ANAC ha pertanto dichiarato la natura ritorsiva della condotta mantenuta dal Dirigente e consistente nella mancata nomina del segnalante all’incarico di DSGA; per l’effetto ANAC ha dichiarato la nullità del provvedimento e ha irrogato alla Dirigente scolastica, in qualità di firmatario del provvedimento, la sanzione pecuniaria di € 5.000,00.

La valutazione e la comminazione della sanzione sono stati condotti, ratione temporis, ai sensi dell’art. 54- bis co. 6, primo periodo D.Lgs. 165/2001.

Back To Top