
Il Sindaco di un Comune può essere titolare di un assegno di ricerca presso un’Università
Con parere del 12 febbraio u.s. l’ANAC, in esito ad una richiesta di un’Università, ha fornito un utile chiarimento in materia di conflitto di interessi evidenziando che sia la normativa primaria (L. n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) sia quella regolamentare (“Regolamento di Ateneo”) non prevedono alcun divieto per un soggetto di ricoprire contemporaneamente la carica di Sindaco di un Comune ed essere altresì titolare di un assegno di ricerca.
L’ Autorità, preliminarmente, ha evidenziato la non riconducibilità della situazione in esame al D.lgs. n. 39/2013 poiché la qualifica di componente dell’organo di indirizzo politico preclude l’accesso (inconferibilità) o il contestuale svolgimento (incompatibilità) di incarichi amministrativi o dirigenziali, solo se è svolto in provenienza (in un periodo antecedente o in costanza); invero, nel caso prospettato, trattasi della titolarità di un assegno di ricerca rientrante nei contratti di collaborazione.
Nel merito ha escluso l’incompatibilità tra l’incarico di sindaco e la titolarità dell’assegno di ricerca applicando in maniera pedissequa la normativa di auto ed etero-regolamentazione; ANAC ha infatti ha evidenziato che la L. n. 240/2010 non stabilisce che lo svolgimento del mandato elettivo rientri tra le ipotesi di incompatibilità e divieti di cumuli di cui all’art. 22, co. 7 e 8 (“Contratti di ricerca”), e che lo stesso Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di studio per la collaborazione ad attività di ricerca all’art. 8 disciplina diverse ipotesi di incompatibilità per gli assegnisti, tra le quali non rientrano i titolari di cariche elettive.
La richiesta di parere dell’Università è stata occasione utile ad ANAC per ribadire taluni concetti chiave del conflitto di interesse e dell’incompatibilità.
- In via preliminare, ANAC è tornata sul concetto di conflitto di interesse dei pubblici funzionari ed in particolare ha ribadito che lo stesso fa riferimento a qualsiasi situazione che possa, anche in astratto, compromettere l’imparzialità richiesta al dipendente nell’esercizio del potere decisionale; in tal senso l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa possono essere compromessi anche da situazioni idonee e sintetizzate nell’espressione “gravi ragioni di convenienza” oltre a quelle espressamente tipizzate agli artt. 7 e 14 D.P.R. n. 62/2013 ed art. 6-bis L. 241/1990.
- Successivamente, rispetto agli organi di indirizzo politico e quindi all’applicazione del D.Lgs. 267/2000 (recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – TUEL), ANAC ha ribadito che l’art. 78, co. 2 del TUEL prevede quale misura obbligatoria preventiva l’obbligo per gli amministratori pubblici di astenersi dal partecipare alla decisione qualora si trovino in una situazione di conflitto – poiché portatori di un interesse privato in contrasto con l’interesse pubblico oggetto della specifica deliberazione – salvo il caso in cui l’atto da adottare abbia carattere normativo o amministrativo generale tale da non consentire un riconoscimento immediato dell’interesse privato di cui l’amministratore sia eventualmente titolare. A riguardo ANAC ha precisato che al di fuori delle ipotesi di incompatibilità espressamente tipizzate dall’art. 63 TUEL (tra le quali comunque non rientra la titolarità di un assegno di ricerca) potrebbe, comunque, concretizzarsi una situazione di conflitto di interessi, il cui accertamento è rimesso al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.
- Ad ulteriore specificazione, ANAC ha precisato che per incompatibilità si intende il conflitto sussistente tra due situazioni in relazione alla quali l’interessato deve prediligere una sola di esse; tale incompatibilità può generarsi dalla professione svolta, da una divergente valutazione degli interessi in gioco ovvero da un cumulo di cariche che impediscano il corretto esercizio del mandato.