
Quote e contributi associativi non sono sottoposti agli obblighi di trasparenza
Con parere del 25 febbraio u.s. ANAC, in esito ad una richiesta, ha fornito un utile chiarimento in merito alla trasparenza dei dati delle quote e contributi associativi, ritenendoli esclusi dall’ambito di applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 relativi a atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
L’Autorità, ripercorrendo la disciplina gli obblighi di cui agli articoli citati, ha evidenziato che la ratio delle previsioni si rinviene nella necessità di garantire la trasparenza delle concessioni di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a euro mille; a tal riguardo, in conformità alla Delibera n. 468/2021, l’Autorità ha ribadito che per atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi si intendono gli atti con cui le amministrazioni dispongono erogazioni di vantaggi economici – a titolo esemplificativo contributi economici di natura assistenziale, indennizzi, contributi volti ad incentivare un’attività di pubblico interesse, ecc. – senza ricevere in cambio alcun beneficio o prestazione, in assenza pertanto di un rapporto sinallagmatico.
Al contrario, le quote associative versate da enti o società per aderire a realtà associazionistiche di varia natura e finanziarne l’attività e progetti danno luogo ad un tipico vincolo contrattuale tra l’associazione e gli associati; infatti, attraverso il versamento della quota annuale si acquisisce lo status di socio funzionale all’esercizio dei diritti.
Tali caratteristiche rendono il versamento delle quote associative del tutto estranee alle erogazioni di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013 con conseguente inapplicabilità dei relativi obblighi di trasparenza.
Giova altresì ribadire che la concessione del beneficio, ex artt. 26 e 27 del decreto citato, deve necessariamente essere preceduta dalla pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di detti contributi che, al contrario, non trova applicazione per le quote associative.
L’Autorità ha escluso altresì l’applicabilità dell’art. 23 D.lgs. 33/2013 (pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti amministrativi) per gli atti volti ad autorizzare il pagamento di quote e contributi associativi per le società in controllo pubblico in quanto riferito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche.
Da ultimo, ANAC ha chiarito che i dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale e ai beneficiari devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 4-bis, co. II, D.lgs. 33/2013 specificando che, relativamente a tale obbligo, è stato predisposto lo schema di pubblicazione allegato alla Delibera n. 495/2024 a cui le amministrazioni dovranno attenersi a seguito del decorso del termine transitorio di 12 mesi.