Supporto al RUP, perizie e incarichi notarili: orientamenti ANAC su trasparenza incarichi professionali
Il contributo analizza il parere ANAC del 10 febbraio 2026 sulla corretta qualificazione degli incarichi professionali esterni ai fini della trasparenza amministrativa. L’Autorità chiarisce quando tali incarichi devono essere trattati come consulenze o collaborazioni (art. 15 D. Leg.vo 33/2013) e quando invece come contratti pubblici di servizi (art. 37). Il lavoro ricostruisce il quadro normativo, i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza e le indicazioni operative offerte da ANAC, con particolare attenzione ai casi di supporto al RUP, servizi tecnici, perizie di stima e incarichi notarili.
Nota a cura di Rosalisa Lancia
Direttore Area Formazione e Consulenza Legislazione Tecnica
INTRODUZIONE
La qualificazione degli incarichi professionali conferiti dalle amministrazioni rappresenta da tempo uno dei nodi più delicati nella disciplina della trasparenza amministrativa.
La questione assume particolare rilievo perché dalla corretta qualificazione dell’incarico dipende il regime di pubblicità applicabile previsto dal D. Leg.vo 33/2013. La normativa distingue infatti tra:
* incarichi di collaborazione e consulenza, disciplinati dall’art. 15 del D. Leg.vo 33/2013;
* contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disciplinati dall’art. 37 del D. Leg.vo 33/2013 medesimo.
Sul tema l’ANAC è tornata con un Parere del 10 febbraio 2026, adottato a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata da un Comune e accompagnato dalla pubblicazione di FAQ interpretative sul sito dell’Autorità.
Il parere offre l’occasione per tornare su una questione interpretativa già affrontata in passato dall’Autorità, in particolare nelle Linee guida di cui alla Delib. ANAC 28/12/2016, n. 1310, ma che continua a generare dubbi applicativi nella prassi amministrativa.
LA QUESTIONE SOTTOPOSTA AD ANAC
Il Comune istante ha chiesto all’Autorità quale regime di trasparenza applicare ad alcune tipologie di incarichi professionali esterni, in particolare:
* incarichi relativi ai servizi di architettura e ingegneria;
* attività di supporto al RUP, come la verifica e validazione dei progetti;
* incarichi conferiti a un notaio per la stipula di atti di compravendita;
* incarichi conferiti a tecnici per la redazione di perizie di stima.
Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che tali incarichi sono affidati a professionisti esterni e possono essere ricondotti, a seconda delle circostanze, sia alla categoria delle consulenze professionali, sia a quella delle prestazioni di servizi disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
Il quadro della trasparenza: consulenze e contratti pubblici
Il D. Leg.vo 33/2013 prevede due distinti regimi di pubblicità relativi agli incarichi conferiti dalle amministrazioni.
1) La trasparenza degli incarichi di consulenza e collaborazione
L’art. 15 del D. Leg.vo 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni.
La norma impone la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Consulenti e collaboratori di informazioni quali:
* atto di conferimento;
* curriculum del professionista;
* compenso previsto;
* durata dell’incarico;
* eventuali altri incarichi professionali.
La ratio della disposizione è garantire la massima trasparenza sull’utilizzo da parte delle amministrazioni di professionalità esterne, soprattutto quando l’incarico è conferito intuitu personae, sulla base delle competenze specifiche del professionista.
2) La trasparenza dei contratti pubblici
Diverso è il regime previsto dall’art. 37 del D. Leg.vo 33/2013, relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Con l’entrata in vigore del D. Leg.vo 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il sistema di pubblicità dei contratti pubblici è stato profondamente innovato attraverso la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti e l’utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
In particolare, l’art. 224 del D. Leg.vo 36/2023, comma 4, ha coordinato la disciplina dell’art. 37 del D. Leg.vo 36/2023 trasparenza con il sistema informativo dei contratti pubblici, rinviando all’art. 28 del D. Leg.vo 36/2023 medesimo per la disciplina della trasparenza.
Le FAQ ANAC chiariscono che:
* le stazioni appaltanti devono trasmettere alla BDNCP i dati relativi alle procedure di affidamento;
* nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti deve essere pubblicato un collegamento ipertestuale ai dati presenti nella BDNCP;
* restano da pubblicare direttamente sul sito soltanto gli atti non trasmessi alla banca dati, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 264/2023.
La trasparenza si realizza quindi attraverso la pubblicità dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico, riducendo la duplicazione delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali.
Consulenze e servizi: i criteri interpretativi
La distinzione tra consulenza e appalto di servizi non dipende esclusivamente dal nomen iuris attribuito all’incarico, ma dalla natura sostanziale della prestazione affidata, come chiarito dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza.
Gli incarichi di consulenza
Gli incarichi riconducibili all’art. 7 del D. Leg.vo 165/2001, comma 6, presentano normalmente alcune caratteristiche tipiche:
* personalità della prestazione, legata alle competenze del professionista;
* infungibilità del soggetto incaricato;
* attività di studio, analisi o supporto conoscitivo all’amministrazione;
* carattere occasionale e non ripetitivo dell’incarico.
Si tratta di incarichi conferiti per far fronte a esigenze specialistiche cui l’amministrazione non può far fronte con personale interno.
I contratti di servizi
Diverso è il caso in cui l’attività professionale sia riconducibile a una prestazione di servizi organizzabile e replicabile. In tali ipotesi si riscontrano generalmente elementi quali:
* standardizzazione o ripetitività della prestazione;
* sostituibilità dell’operatore economico;
* presenza di un risultato contrattualmente definibile;
* inserimento della prestazione nel ciclo di realizzazione di un intervento pubblico.
In questi casi l’affidamento assume la natura di appalto di servizi, con applicazione della disciplina dei contratti pubblici e dei relativi obblighi di trasparenza.
La giurisprudenza ha più volte chiarito i criteri distintivi.
La giurisprudenza è costantemente occupata nella valutazione della prestazione per la riconduzione ad una delle due categorie, elaborando indicatori utili per la connotazione della prestazione. Tra quelli più interessanti ai nostri fini si segnalano le seguenti esemplificative pronunce:
* il Consiglio di Stato (Sent. n. 4211/2012) ha affermato che incarichi di consulenza, analisi e sperimentazione tecnica possono integrare appalti pubblici di servizi, soggetti ai principi di trasparenza e concorrenza;
* il TAR Liguria (Sent. n. 749/2013) ha evidenziato che la consulenza ha carattere gnoseologico (volto all’acquisizione di conoscenze), essendo finalizzata all’acquisizione di conoscenze specialistiche, mentre il contratto di servizi è orientato alla produzione di un risultato o utilità finale;
* la Corte d’Appello di Palermo (Sent. n. 13/2025) ha inoltre chiarito che quando la prestazione richiede un’organizzazione articolata di mezzi e attività tecnico-organizzative, il rapporto deve essere qualificato come appalto di servizi.
Il ruolo del CIG nella qualificazione dell’incarico
Nel quesito relativo agli incarichi di supporto al RUP il Comune evidenzia che tali incarichi sono associati a un CIG collegato a uno specifico CUP di progetto. Questo elemento costituisce un indice significativo della riconducibilità dell’incarico al sistema dei contratti pubblici.
Il Codice identificativo gara (CIG) infatti:
* identifica una procedura soggetta alla disciplina dei contratti pubblici;
* consente la tracciabilità dell’affidamento nel sistema ANAC;
* collega la procedura alla BDNCP e al ciclo di vita digitale del contratto.
I casi analizzati da ANAC e gli orientamenti dell’Autorità
Nel Parere del 10 febbraio 2026 l’Autorità analizza alcune tipologie di incarichi particolarmente diffuse nella prassi amministrativa.
1) Servizi di architettura e ingegneria
Gli incarichi relativi ai servizi tecnici di ingegneria e architettura sono qualificati come appalti di servizi.
Il parere distingue tra:
Affidamenti diretti sotto i 140.000 euro
nei quali la trasparenza è assicurata mediante:
* trasmissione dei dati alla BDNCP;
* pubblicazione del collegamento ipertestuale ai dati nella sezione Amministrazione trasparente;
* pubblicazione della decisione a contrarre.
Questo regime semplificato si applica anche agli affidamenti inferiori a 5.000 euro, come chiarito dal Vademecum ANAC del 30 luglio 2024 e dalle FAQ trasparenza nn. 12 e 13.
Servizi pari o superiori a 140.000 euro
Per gli affidamenti di importo superiore si applica il regime ordinario di pubblicazione del ciclo di vita del contratto, previsto dall’art. 28 del D. Leg.vo 36/2023 e dall’Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 264/2023.
2) Supporto al RUP
Le attività di supporto tecnico al RUP sono qualificate come appalti di servizi. Pertanto, la trasparenza segue il regime previsto dall’art. 28 del D. Leg.vo 36/2023 e dall’art. 37 del del D. Leg.vo 33/2013.
In caso di affidamento diretto, l’unico documento da pubblicare direttamente è la decisione a contrarre, oltre al collegamento ai dati presenti nella BDNCP.
Analogamente, anche gli incarichi per la redazione di perizie tecniche di stima sono qualificati come appalti di servizi.
3) Il caso degli incarichi notarili
Particolare attenzione è dedicata agli incarichi conferiti ai notai per la stipula di atti pubblici, come gli atti di compravendita immobiliare. Nel parere, ANAC evidenzia che l’Autorità non si era finora espressa su questo punto e segnala la pubblicazione di una FAQ specifica.
L’attività notarile presenta caratteristiche peculiari in quanto:
* è svolta da un pubblico ufficiale;
* è disciplinata da una normativa speciale;
* consiste in una funzione certificativa prevista dalla legge.
Per tali ragioni l’incarico notarile non rientra nella categoria delle consulenze disciplinate dall’art. 15 del D. Leg.vo 36/2023.
Ai fini della pubblicità, tuttavia, l’affidamento viene ricondotto alla logica dell’acquisizione di una prestazione professionale da parte dell’amministrazione, con applicazione del regime di trasparenza previsto per i contratti pubblici di servizi.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
In esito a quanto indicato da ANAC nel parere del 10 febbraio 2026, è possibile ricavare la seguente rappresentazione tabellare.
|
TIPOLOGIA DI INCARICO |
QUALIFICAZIONE |
REGIME DI TRASPARENZA |
|
Consulenze e collaborazioni |
Prestazione professionale individuale |
Regime art. 15 D. Leg.vo 33/2013 |
|
Servizi di architettura e ingegneria (< 140.000 €) |
Appalto di servizi |
BDNCP + decisione a contrarre |
|
Servizi di architettura e ingegneria (≥ 140.000 €) |
Appalto di servizi |
pubblicazione ciclo di vita contratto |
|
Supporto al RUP |
Appalto di servizi |
BDNCP |
|
Perizie tecniche |
Appalto di servizi |
BDNCP |
|
Incarichi notarili |
Prestazione professionale acquisita dall’amministrazione |
BDNCP |
CONCLUSIONI OPERATIVE
Il parere ANAC del 10 febbraio 2026 conferma che la distinzione tra consulenze e contratti di servizi rappresenta una questione interpretativa centrale nella disciplina della trasparenza amministrativa.
Le amministrazioni sono chiamate a:
* valutare la natura sostanziale della prestazione affidata, superando il mero dato formale del nomen iuris;
* applicare il regime di trasparenza coerente con la qualificazione dell’incarico;
* utilizzare la BDNCP come strumento centrale di pubblicità per i contratti pubblici di servizi.
Alla luce dei criteri elaborati dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, molte prestazioni professionali esterne – come il supporto tecnico al RUP, le verifiche progettuali o le perizie tecniche – devono essere definitivamente qualificate come contratti pubblici di servizi, con applicazione del regime di trasparenza previsto dall’art. 37 del D. Leg.vo 33/2013 e dal sistema digitale della BDNCP.
