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Attestazione OIV 2026: ANAC rafforza il controllo sulla trasparenza e avvia la verifica sugli schemi standard

Con Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, depositata il 12 maggio 2026, ANAC ha fornito le indicazioni operative per la predisposizione dell’Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025. Il provvedimento riguarda, secondo il rispettivo regime applicabile, pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate e ulteriori enti soggetti alla disciplina del d.lgs. 33/2013.
La delibera conferma l’impostazione ormai consolidata dell’attestazione annuale, ma introduce anche un elemento di particolare interesse: accanto alla verifica tradizionale sulla presenza, completezza, aggiornamento e formato dei dati pubblicati, viene infatti richiesto al soggetto attestatore di rilevare il grado di conformità delle pubblicazioni agli schemi standard ANAC.
Il ciclo 2026, dunque, non si limita a domandare se il dato sia stato pubblicato. Chiede anche di iniziare a verificare come quel dato viene pubblicato: se in modo ordinato, strutturato, aperto, interoperabile e confrontabile. È questo il profilo più innovativo della delibera, perché conferma il passaggio progressivo da una trasparenza prevalentemente documentale a una trasparenza digitale, standardizzata e realmente utilizzabile.

Gli adempimenti del 2026
L’attestazione riguarda lo stato di pubblicazione, alla data del 15 giugno 2026, dei dati, documenti e informazioni riferiti all’annualità 2025. La verifica deve quindi avere ad oggetto i dati prodotti, adottati, approvati o da approvare, per vincolo normativo o organizzativo interno, entro il 31 dicembre 2025.
Anche per il 2026 la verifica deve essere svolta esclusivamente mediante l’applicazione web ANAC “Attestazioni OIV”, utilizzabile a partire dal 16 giugno 2026.
L’attestazione e la scheda di rilevazione generate tramite l’applicativo devono essere pubblicate dal RPCT entro il 30 luglio 2026nella sezione Amministrazione Trasparente / Controlli e rilievi sull’amministrazione, nella sotto-sezione dedicata agli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.
La delibera conferma inoltre il ruolo centrale del RPCT, chiamato non solo a curare la pubblicazione dell’attestazione, ma anche a promuovere le misure necessarie per superare eventuali criticità rilevate dal soggetto attestatore. In caso di avvenuta regolarizzazione, il RPCT predispone e pubblica una specifica nota di ottemperanza, dando evidenza delle misure adottate dall’ente.
Qualora dalla rilevazione emerga il mancato raggiungimento del 100% anche in uno solo degli indicatori di qualità, si apre la fase di monitoraggio. Il soggetto attestatore dovrà verificare le misure di adeguamento adottate dall’ente e annotarne gli esiti nell’apposita scheda dell’applicativo ANAC.
In caso di perdurante inadempienza alla data del 30 novembre 2026, dal 1° dicembre 2026 il soggetto attestatore dovrà compilare l’elenco delle inadempienze. La scheda di monitoraggio, l’eventuale elenco delle inadempienze e la relativa attestazione dovranno poi essere pubblicati dal RPCT entro il 15 gennaio 2027.

Gli obblighi oggetto di verifica
La Delibera n. 168/2026 distingue gli obblighi oggetto di attestazione in base alla tipologia di ente.

Per le pubbliche amministrazioni, e per gli ordini professionali nei limiti della compatibilità, la verifica riguarda:

  1. Atti generali;
  2. Organizzazione;
  3. Consulenti e collaboratori;
  4. Personale – titolari di incarichi amministrativi di vertice e titolari di incarichi dirigenziali;
  5. Performance;
  6. Attività e procedimenti;
  7. Provvedimenti;
  8. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
  9. Bilanci;
  10. Controlli e rilievi sull’amministrazione;
  11. Servizi erogati;
  12. Pagamenti dell’amministrazione;
  13. Bandi di gara e contratti;
  14. Pianificazione e governo del territorio;
  15. Interventi straordinari e di emergenza.

Per gli enti pubblici economici, le società in controllo pubblico e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, l’attestazione riguarda un elenco più circoscritto, ma comunque significativo:

  1. Atti generali;
  2. Organizzazione;
  3. Consulenti e collaboratori;
  4. Personale – titolari di incarichi amministrativi di vertice e titolari di incarichi dirigenziali;
  5. Performance;
  6. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
  7. Bilanci;
  8. Controlli e rilievi sull’amministrazione;
  9. Servizi erogati;
  10. Pagamenti dell’amministrazione;
  11. Bandi di gara e contratti.

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo e per le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 33/2013, la verifica riguarda principalmente:

  1. Attività e procedimenti;
  2. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
  3. Bilanci;
  4. Servizi erogati.

Resta fermo, per tutti gli enti, il criterio dell’applicabilità concreta e, ove previsto, della compatibilità. Tuttavia, laddove un obbligo non ricorra, è opportuno che la relativa sotto-sezione non resti vuota, ma contenga una dicitura di non applicabilità o non ricorrenza. In tal modo la sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società Trasparente” restituisce comunque un’informazione chiara e verificabile.

La novità: la conformità agli schemi standard ANAC
La principale novità del ciclo 2026 riguarda la verifica di conformità agli schemi standard di pubblicazione.
La delibera introduce, accanto alla verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, una specifica rilevazione sullo stato di adeguamento degli enti ai modelli di dati strutturati definiti da ANAC, con particolare riferimento alla Delibera n. 495/2024.
Il soggetto attestatore dovrà quindi indicare se i dati risultano in:

  1. piena conformità, quando sono esposti secondo i modelli strutturati ANAC, con metadati corretti e in modo pienamente interoperabile;
  2. conformità parziale, quando l’ente ha avviato un percorso di adeguamento, ad esempio mediante formati elaborabili come tabelle Excel, CSV o HTML, ma senza pieno allineamento agli schemi tecnici, ai metadati o alla struttura richiesta da ANAC;
  3. non conformità, quando la pubblicazione resta prevalentemente documentale, ad esempio mediante file PDF, scansioni o testi liberi non strutturati, che non consentono una reale acquisizione automatizzata dei dati.

Per il 2026 tale verifica ha natura conoscitiva e statistica. L’eventuale conformità parziale o non conformità agli schemi non determina, da sola, l’apertura della fase di monitoraggio e non deve essere inserita nell’elenco delle inadempienze.
Il dato, però, non deve essere sottovalutato. ANAC sta chiaramente orientando amministrazioni ed enti verso un modello di trasparenza nel quale la pubblicazione non coincide più con il semplice caricamento di documenti, ma richiede dati organizzati secondo criteri comuni, riutilizzabili, leggibili dalle macchine e confrontabili tra enti diversi.
È quindi opportuno che ciascun ente avvii per tempo una ricognizione della propria sezione Amministrazione Trasparente o Società Trasparente, verificando non solo la presenza dei contenuti richiesti, ma anche il progressivo adeguamento delle modalità di pubblicazione agli schemi ANAC.

Le scadenze

Adempimento Soggetto Termine
Rilevazione dello stato di pubblicazione dei dati riferiti al 2025 OIV / soggetto attestatore 15 giugno 2026
Utilizzo dell’applicativo ANAC “Attestazioni OIV” per scheda e attestazione OIV / soggetto attestatore dal
16 giugno 2026
Pubblicazione di attestazione e scheda di rilevazione RPCT entro
30 luglio 2026
Eventuale fase di monitoraggio in caso di criticità OIV / soggetto attestatore dal
31 luglio 2026
Verifica del superamento o della permanenza delle criticità OIV / soggetto attestatore entro
30 novembre 2026
Compilazione dell’elenco delle inadempienze, se permangono criticità OIV / soggetto attestatore dal
1° dicembre 2026
Pubblicazione della scheda di monitoraggio, dell’eventuale elenco delle inadempienze e della relativa attestazione RPCT entro
15 gennaio 2027

Indicazione operativa
La Delibera n. 168/2026 conferma l’importanza dell’attestazione quale momento di verifica sostanziale della trasparenza dell’ente e, al tempo stesso, introduce un primo controllo sul percorso di adeguamento agli schemi standard ANAC.
Per questo motivo è consigliabile non attendere l’apertura dell’applicativo, ma procedere sin d’ora a una verifica preliminare delle sezioni interessate, con particolare attenzione alla completezza dei dati, all’aggiornamento, al formato, alla corretta collocazione delle informazioni e alla conformità agli schemi standard.
La nostra Area Consulenza è a disposizione per supportare gli enti nella verifica preliminare della sezione Amministrazione Trasparente / Società Trasparente, nella predisposizione dell’attestazione, nella verifica di conformità agli schemi ANAC e nell’eventuale successiva fase di monitoraggio.

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