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Accesso agli atti: legittimazione del segnalante ad accedere al provvedimento di archiviazione

Secondo una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 7007 del 08/08/2022), l’avvocato che ha presentato un esposto disciplinare al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) nei confronti di un collega ha diritto di accedere agli atti del relativo procedimento disciplinare (per tali intendendosi tutti i documenti del fascicolo quali relazione istruttoria, memorie difensive e tutti gli atti che sono indicati nel provvedimento finale e conclusivo del procedimento disciplinare) ma tale diritto è esercitabile solo nel caso in cui  l’interesse ostensivo è finalizzato ad acquisire dati ed informazioni necessari per ottenere una riparazione morale o materiale della lesione subita. La pronuncia è di interesse poiché il Consiglio di Stato conferma che tale diritto di accesso è esercitabile anche nel caso in cui il procedimento disciplinare si sia concluso con un provvedimento di archiviazione. Tale sentenza, che conferma la sentenza 2021/902 del T.A.R. Brescia 2021/902, esalta l’importanza dell’accesso c.d. difensivo quandanche il procedimento disciplinare non abbia riconosciuto un comportamento censurabile dell’incolpato e, almeno all’apparenza, l’esito del procedimento disciplinare non sembrerebbe “utile” al procedimento di natura risarcitoria.

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