Applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza ai Consorzi stradali obbligatori
Con Delibera n. 21 del 17 gennaio u.s., ANAC ha ribadito l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza ai Consorzi stradali obbligatori, in virtù della loro natura -giurisprudenzialmente riconosciuta- di enti pubblici non economici.
Muovendo dalla normativa istitutiva (D.l. Lgt. 1446/1918 “Concernente la facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e ricostruzione di esse”), ANAC ha ripercorso le modalità di costituzione, le funzioni e l’interesse pubblico sotteso alla loro operatività e successivamente ha fornito l’orientamento giurisprudenziale dominante e consolidato, sia di legittimità sia di merito, secondo cui:
- ai Consorzi stradali che gestiscono strade vicinali di uso pubblico, anche in ragione dell’obbligatorietà della sua costituzione (ai sensi della L. n. 126 del 1958, art. 14), è riconosciuta natura di ente pubblico non economico, in quanto perseguono, prevalentemente, finalità di ordine generale, che trascendono gli interessi particolari dei singoli, e svolgono le attività funzionali proprie, senza scopo di lucro oltreché con struttura priva dei connotati imprenditoriali (cfr. Cass. n. 312/1978; Cass. SS. UU. 7 luglio 1986, n. 4430; Cass. Sez. seconda civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1623);
- i Consorzi costituiti a norma del suindicato D.l. Lgt. 1446/1918, perseguono, senza fini di lucro e con struttura priva di connotati imprenditoriali, finalità di ordine generale per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali assoggettate ad uso pubblico, con il contributo e sotto il controllo dell’autorità comunale, donde la loro natura di ente pubblico non economico (cfr. Tar Toscana, sez. III, n. 162 del 09/02/2007; Tar Piemonte n. 439/2020).
Alla luce di tale ricostruzione, ANAC ha riepilogato i seguenti adempimenti in capo ai Consorzi:
- nomina del RPCT; relativamente al soggetto da individuare, ANAC rinvia al PNA 2022 (cfr. Allegato3) e specifica che in ragione delle ridotte dimensioni di tali enti e della mancanza di dirigenti, l’incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza, ferma restando la vigilanza stringente dell’organo indirizzo sulle attività del soggetto incaricato. Inoltre, laddove manchi una struttura amministrativa gerarchica che individui il RPCT internamente al Consorzio, ANAC segnala un‘eventuale, e solo residuale, soluzione consistente nella nomina di un soggetto esterno ribadendo che tale soluzione ha natura eccezionale e deve essere supportata da motivazione chiara e puntuale nell’atto di nomina, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge (cfr. Allegato 3 al PNA 2022);
- Adozione di PTPTC oppure di PIAO, nel caso in cui oltre alla sezione rischi corruttivi e trasparenza il Consorzio sia anche tenuto alla redazione degli altri piani inclusi nel PIAO;
- Adozione di misure di prevenzione della corruzione;
- Predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente;
- Gestione dell’accesso civico semplice e civico generalizzato
Resta inteso che in considerazione dei requisiti dimensionali ridotti che i Consorzi stradali presentano, ANAC ritiene applicabili ai Consorzi stradali obbligatori con meno di cinquanta dipendenti le semplificazioni elaborate nel citato PNA 2022, fermo restando l’incremento delle attività di monitoraggio; in particolare i Consorzi possono riconfermare il PTPTC durante il periodo triennale di vigenza e possono limitare la gestione del rischio alle seguenti tre aree:
- alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio soprattutto connesse alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade soggette al pubblico transito;
- ai contratti pubblici con particolare riferimento alla selezione del contraente cui affidare lavori, servizi e forniture connessi alle attività per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade soggette al pubblico transito nonché alla gestione delle opere e delle attività che conseguono all’aggiudicazione definitiva di suddetti lavori, servizi o forniture;
- al conferimento di incarichi.