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Azienda speciale degli enti locali e nomina del RPCT: chiarimenti ANAC

Con atto del Presidente del 24 luglio u.s. l’ANAC, in risposta ad una richiesta di parere, ha fornito chiarimenti in merito alla nomina del RPCT in un’Azienda Speciale costituita da due Comuni ai sensi dell’art. 114 del TUEL (D.lgs. 267/2000) che non ha nella propria pianta organica dipendenti.

In via preliminare, l’Autorità ha ripercorso brevemente la natura e la funzione delle aziende speciali rappresentando che sono enti strumentali all’ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale (art. 114 TUEL). Le aziende speciali, pertanto, conformano la propria attività ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e sono legate all’ente locale da vincoli relativi alla formazione degli organi, al controllo, all’indirizzo e, proprio attraverso l’azienda speciale, l’ente locale persegue i propri fini istituzionali consistenti nell’erogazione di un servizio pubblico.

Rispetto al RPCT da nominarsi in un’azienda speciale, l’Autorità ha ribadito che:

  • deve possedere un’adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione e deve garantire un’autonomia valutativa;
  • non deve trovarsi in una posizione di conflitto di interessi; pertanto, non può essere nominato RPCT chi svolga funzioni gestionali o sia nominato RUP nei procedimenti di affidamento;
  • dall’incarico di RPCT non può derivare alcun compenso aggiuntivo, ad eccezione del riconoscimento di eventuali retribuzioni legate al raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati;
  • ove sussistano particolari situazioni organizzative che non consentano la nomina di un RPCT in conformità ai principi generali forniti da ANAC, potrà essere nominato RPCT un soggetto con requisiti diversi puchè tale nomina, in relazione alle esigenze dell’ente, sia adeguatamente motivata.

Con specifico riguardo alla richiesta di parere e alla peculiarità rappresentata ovvero l’assenza di dipendenti e la circostanza che l’azienda è costituita da due comuni, ANAC ha ritenuto che nelle more dell’assunzione dei dipendenti, “uno dei Comuni in questione, nella persona del RPCT/Segretario Generale (….) dovrebbe farsi carico dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione anche per l’Azienda, nonché della funzione di monitoraggio e vigilanza sulla corretta attuazione di tali misure”. Resta inteso, prosegue ANAC, che la scelta rispetto al RPCT rimane una competenza dell’organo di indirizzo che dovrà attivarsi mediante l’adozione di un formale atto di conferimento dell’incarico da cui risulti il soggetto individuato, la durata e -se la scelta di discosta dalle indicazioni normative e regolamentari- anche le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a soluzioni diverse.

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