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Conflitto di interessi e rapporto di parentela in un ente locale: la posizione di ANAC

Con Atto del Presidente del 12 giugno u.s., ANAC -in esito ad una richiesta di parere di un ente locale- ha evidenziato la sussistenza di conflitto di interessi relativa a due dipendenti legati da un rapporto di parentela, di cui uno titolare di posizione organizzativa e l’altro istruttore tecnico della medesima area.

L’Autorità ha rappresentato che, sebbene non sussista un regime che individui cause di incompatibilità nelle relazioni familiari tra capi e sottoposti (titolare di P.O./ Istruttore Tecnico), permangono dubbi sull’opportunità per un ente locale di consentire un assetto organizzativo che preveda nel medesimo ufficio due fratelli, di cui uno sottoposto all’altro.

Prima di affrontare la richiesta di parere in concreto, ANAC ha inquadrato la fattispecie del conflitto di interessi e, come da PNA 2019, ha indicato che si configura tale situazione quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio sono adottate da un pubblico funzionario che, direttamente o indirettamente, ha interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto; in particolare, aggiunge ANAC, l’interesse privato potrà essere di natura economica oppure derivare da specifici legami di parentela e affinità con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. In questi casi, la situazione di conflitto di interesse deve essere attenzionata poiché, privilegiando il perseguimento di interessi privati anziché il soddisfacimento dell’interesse pubblico, si pone in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione della PA.

ANAC, successivamente, ha ripercorso i principi di prevenzione e tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa ricordando il dovere di astensione e gli obblighi dichiarativi, ovvero che:
  1. il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche ed il provvedimento finale, devono astenersi e segnalare la situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui versano (art. 6 bis L. 241/1990);
  2. il dipendente deve astenersi dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi propri ovvero di parenti e/o affini entro il secondo grado, del coniuge o dei conviventi (art. 7 D.P.R. 62/2013);
  3. il dirigente, o coloro che svolgono temporaneamente la funzione di direzione di un ufficio, prima di assumere le relative funzioni, devono dichiarare la presenza di parenti e/o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente esercenti attività politiche, professionali o economiche o coinvolti nei poteri decisionali o nelle attività dell’ufficio che dovranno dirigere (art. 13 D.P.R. 62/2013).

Rispetto alla specifica richiesta di parere, ANAC ha ricostruito la fattispecie muovendo da due dati oggettivi e cioè:

  • da una parte, vi sono due fratelli nel medesimo ufficio, di cui uno titolare di una posizione organizzativa e l’altro istruttore tecnico, circostanza questa che si traduce in un rapporto tra i due di natura gerarchica;
  • dall’altra parte, il titolare di posizione organizzativa nell’ambito delle proprie mansioni ed attività ha proceduto a nominare la sorella, istruttore tecnico, come Presidente di commissione esaminatrice di una procedura ad evidenza pubblica.

Rispetto a tale ricostruzione, ANAC ha prioritariamente evidenziato che il rapporto di parentela tra capi e sottoposti non riconduce ad una specifica fattispecie di incompatibilità non essendoci norme che considerano la parentela come elemento di conflittualità; a tale specifico riguardo, infatti, ricorda ANAC che lo stesso Legislatore ha previsto l’obbligo di astensione come misura efficace in simili casi. Pur tuttavia, secondo l’Autorità la circostanza che tra i due vi sia un rapporto gerarchico e soprattutto la circostanza che il titolare di P.O. abbia nominato la sorella nel ruolo di Presidente genera una condizione di non completa imparzialità che benché non elevabile a situazione di incompatibilità porta comunque a ritenere sussistente il conflitto di interessi.

A fronte di quanto sopra, ANAC ha concluso escludendo l’incompatibilità ma segnalando che la fattispecie in esame avrebbe dovuto essere gestita con maggiore prudenza sia da parte dei diretti interessati (mediante il dovere di astensione) sia da parte dell’Amministrazione di appartenenza che avrebbe dovuto -e dovrà per il futuro- adottare presidi di prevenzione e di trasparenza tesi ad evitare tali circostanze.

Nello specifico, riguardo ai fratelli, ad avviso di ANAC sarebbe stato sufficiente che il titolare di P.O. si fosse astenuto da tutte quelle attività, decisioni, valutazioni che avrebbero prodotto un beneficio/nocumento – diretto o indiretto – alla sorella a lui sottoposta e che, analogamente, al sorella avrebbe dovuto considerare le circostanze nelle quali astenersi per evitare ogni posizione di conflitto e condizionamento.

Riguardo l’Amministrazione, invece, a parere dell’Autorità, è evidente che la presenza, nel medesimo assetto organizzativo, di due fratelli di cui uno sottoposto all’altro generi una situazione “boarderline” che l’Amministrazione sarebbe stata tenuta ad attenzionare e gestire essendo essa il soggetto obbligato a mettere in atto le misure declinate nel Codice di comportamento. A tale ultimo riguardo, l’ente -secondo ANAC- deve rafforzare meccanismi di prevenzione e pertanto intensificare le misure di trasparenza sulle scelte adottate e prevedere che venga trasferito ad altri il potere decisionale quando si versi in situazioni idonee a generare conflitti.

Trasponendo questi principi alla fattispecie esaminata, secondo ANAC l’individuazione del Presidente della Commissione esaminatrice della procedura ad evidenza pubblica avrebbe richiesto l’astensione del fratello titolare di P.O. e la conseguente attribuzione delle funzioni ad altro funzionario o al Segretario generale; se questa misura non fosse stata percorribile, sarebbe stato opportuno potenziare la trasparenza della procedura di nomina della commissione esaminatrice inserendo una motivazione chiara e precisa circa i criteri e le ragioni della scelta.

Alla luce di quanto ricostruito, l’Autorità ha invitato il Segretario generale ad effettuare un controllo di secondo livello sull’atto di nomina della Commissione e di provvedere all’adozione delle specifiche misure di prevenzione volte alla tutela dell’imparzialità della PA, nonché di provvedere alla revisione del proprio assetto organizzativo al fine di evitare possibili interferenze tra il personale legato da rapporti di parentela.

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