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Dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità: inapplicabilità ai componenti del CDA e del Senato accademico di un’Università

Con atto del Presidente del 30 luglio u.s., ANAC ha fornito un’interessante indicazione circa l’obbligo – per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico di un’Università- di rilasciare, all’atto di nomina, la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

L’Autorità ha infatti concluso che i componenti dei suddetti organi sono riconducibili alla figura di membri dell’organo di indirizzo politico esercenti attività amministrative, di direzione e di governo di cui all’art. 14, co. 1-bis, D.lgs. 33/2013 e pertanto a questi ultimi non sono applicabili né le preclusioni di cui al D.lgs. 39/2013 né la conseguente dichiarazione ex art. 20, co. 1 e 2, del citato decreto mentre, al contrario, si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013.

L’Autorità, nel rammentare che la funzione del D.lgs. 39/2013 è garantire l’indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici, conduce le proprie valutazioni affrontando preliminarmente due verifiche:

  1. la natura giuridica delle università pubbliche, per chiarire se appartengono alla categoria delle PPAA di cui all’art.1, co. 2 D.Lgs. 165/2001 oppure alla categoria degli enti di diritto pubblico di cui all’art. 1, co. 2, let b) del D.Lgs. 39/2013; valutazione questa essenziale non essendoci -in temini di incompatibilità ed inconferibilità- una assoluta coincidenza tra le due tipologie;
  2. la natura giuridica degli incarichi di membro del CDA e di membro del Senato Accademico dell’Università.

Rispetto alla natura giuridica delle università pubbliche, ANAC pur richiamando taluni orientamenti della Corte di cassazione che in casi specifici le ha considerate enti di diritto pubblico distinte dalle Amministrazioni dello Stato (cfr. sent. C. Cass. SS. UU. 10700/2006 e ordinanza C. Cass. 25524/2019), ha concluso -seguendo un percorso interpretativo già utilizzato nella propria delibera 685/2019- che le università pubbliche siano da ritenere pubbliche amministrazioni.

Rispetto, invece, alla natura giuridica degli incarichi di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, l’Autorità -muovendo dal significato espresso nelle definizioni dell’art. 1 del D.Lgs. 39/2013 e comparandolo con le attività in concreto svolta dai componenti sopra menzionati- evidenzia che:

  • le cariche suddette non sono riconducibili alla nozione di “incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali”, avuto riguardo alla definizione che lo stesso d.Lgs. 39/2013 ne offre all’art. 1, co. 2 lett. i);
  • le cariche suddette non sono riconducibili agli “incarichi dirigenziali interni o esterni”, avuto riguardo alla definizione che lo stesso D.Lgs. 39/2013 ne offre all’art. 1, co. 2, lett k);
  • che gli incarichi suddetti, anche a fronte di quanto disposto dalla L.240/2010 (recante riforma in materia di organizzazione e del personale accademico delle università) e dalle attribuzioni previste dallo Statuto dell’Università di cui trattasi, sono riconducibile alla qualifica di “organi di governo” e sono – per l’effetto- riconducibili alla qualifica di “componenti di organo di indirizzo politico” meglio esplicitata all’art. 1, co. 2, lett f) del D.Lgs. 39/2013 (“le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali”).

Sulla base di questa ricostruzione, ANAC conclude che la nomina a componente del CDA o del Senato Accademico di un’Università pubblica non rientra, sotto il profilo soggettivo, nell’ambito di applicazione del D.Lgs 39/2013 e pertanto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità non deve essere richiesta.

ANAC conclude evidenziando che tale impostazione trova anche conferma in taluni provvedimenti in materia di trasparenza che riconducono i componenti del CDA e del Senato Accademico all’art. 14, co. 1 bis D.Lgs. 33/2013 (“titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati”) per i quali è richiesta la pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del medesimo Decreto Trasparenza, ma non anche la dichiarazione ex art. 20, co. 1 e 2 del D.Lgs. 39/2013 (a riguardo si veda anche l’allegato 1 della Del. ANAC 241/2017 e l’allegato 1 della Del. 1310/2016).

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