
Durata dell’incarico di RPCT: gli orientamenti di ANAC
Con parere del 3 giugno u.s., ANAC è tornata sul tema della durata dell’incarico del RPCT e della possibile proroga; il parere è stato reso con riferimento alle società in controllo pubblico, pur tuttavia può essere considerato come canone interpretativo generale applicabile agli RPCT di tutti i soggetti obbligati.
In via preliminare ANAC ha sottolineato che la normativa di riferimento, e principalmente la L. 190/2012 (Legge Anticorruzione) non stabilisce una durata per l’incarico di RPCT ma al contempo rammenta che l’Allegato 3 al PNA 2022 raccomanda che l’incarico di RPCT debba avere un’estensione massima di 6 anni, pari a due mandati triennali; tale previsione del PNA 2022 deriva dall’applicazione del principio della rotazione che, nell’area dell’integrità e della compliance, è istituto essenziale per evitare cristallizzazione di poteri o relazioni potenzialmente rischiose che possano inficiare l’ autonomia ed effettività della funzione di responsabile anticorruzione.
Nel merito e nonostante la raccomandazione del PNA 2022 sulla durata massima dell’incarico, ANAC -ben conoscendo le diversità e peculiarità delle varie pubbliche amministrazioni- lascia un margine alla discrezionalità dell’ente; pertanto ANAC consente che l’incarico di RPCT possa essere esteso oltre i due mandati sopra citati purché tale estensione sia adeguatamente motivata; in particolare ANAC suggerisce che il provvedimento con cui l’organo di indirizzo dispone l’estensione o il rinnova dell’incarico evidenzi i seguenti elementi:
- la mancanza di alternative praticabili
- le competenze del soggetto già individuato
- le eventuali misure per rafforzare la trasparenza ed il controllo interno sull’attività espletata.
Nel medesimo parere del 3 giugno u.s. ANAC fa anche un utile riferimento al “passaggio di consegne” tra RPCT e, a riguardo, suggerisce che vengano individuate forme di collaborazione fra gli RPCT che si succedono onde assicurare la continuità nell’attuazione della normativa di prevenzione della corruzione.
Il parere in questione può considerarsi una raccomandazione e in nessun caso rappresenta un divieto stretto al rinnovo dell’incarico di RPCT al medesimo professionista, pur preservando e attenzionando la rotazione degli incarichi e la prevenzione di situazioni di conflitto di interesse.