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Commissari Esterni Di Concorso

I commissari esterni di concorso sono considerati collaboratori e consulenti ai fini della trasparenza – Parere di ANAC

Con parere del 5 febbraio u.s. ANAC ha confermato l’obbligo di pubblicazione dei CV dei componenti esterni di commissione di concorso, evidenziando che tali incarichi sono riconducibili a quelli di collaborazione e consulenza e pertanto soggiacciono agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 15 D.lgs. 33/2013.
A tale conclusione ANAC è giunta ragionando sul perimetro delle attività e competenze dei commissari esterni, nonché sulla natura dell’incarico, e svolgendo in particolare le seguenti riflessioni:

  1. rispetto all’inquadramento e modalità di svolgimento dell’incarico di commissario esterno di concorso, ANAC ha sottolineato che, in conformità all’art. 3, co. 13, L. 56/2019, l’incarico di commissario esterno è “attività di servizio a tutti gli effetti” a prescindere dall’amministrazione che lo ha conferito e da ciò ne discende la possibilità per i commissari di concorso, anche esterni all’amministrazione, di svolgere tali attività anche durante l’orario di ufficio. In tale direzione, ANAC ha poi ricordato l’orientamento del Dipartimento della funzione pubblica (DFP) secondo cui quanto stabilito dalla predetta norma non è rilevante sotto il profilo della retribuzione dell’incarico, ma ha la finalità di consentire lo svolgimento dell’attività di commissario di concorso durante l’orario di ufficio sia per il personale dirigenziale interno ed esterno nonché per il personale senza qualifica dirigenziale;
  2. rispetto invece al mero conferimento di incarico, l’Autorità ha chiarito che gli incarichi conferiti a soggetti esterni sono affidati con apposito provvedimento di nomina motivato sulla base dell’esperienza e competenza pregressa nella specifica materia da parte del soggetto esterno, limitatamente al periodo necessario all’espletamento del concorso e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla disciplina generale in materia di concorsi (cfr. art 9 D.P.R. 487/1994 aggiornato con D.P.R. 82/2023).

Alla luce di quanto ricostruito, ANAC ha ritenuto che gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso siano riconducibili agli incarichi di collaborazione e consulenza e pertanto soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 15 D.lgs. 33/2013, tra cui anche la pubblicazione del CV.
Rispetto infine alle modalità di pubblicazione, ANAC rammenta che le amministrazioni possono adempiere anche attraverso la pubblicazione del link alla banca dati PerlaPA (art. 9-bis D.lgs. 33/2013) detenuta dal DFP che raccoglie tutti i dati relativi agli incarichi conferiti dalle PPAA a consulenti e collaboratori comunicati dalle singole amministrazioni, ai sensi dell’art. 53, co. 14, D.lgs. 165/2001.
Con riferimento, infine,  al caso di specie ovvero alla circostanza che il cv del Direttore di struttura complessa incaricato commissario di concorso sarebbe già pubblicato dall’ente di provenienza ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, ANAC rileva che, pur sussistendo il principio dell’unicità dell’invio, non sarebbe agevole ai fini della concreta trasparenza consultare il sito dell’amministrazione di provenienza, che è ovviamente diverso dal sito dell’amministrazione in cui il Direttore di struttura complessa opera come commissario esterno di concorso. Inoltre, ANAC rammenta che, oltre all’obbligo stabilito dall’art. 15 del decreto trasparenza, resterebbe sempre in vigore l’obbligo di comunicazione dei dati a PerlaPA da parte dell’ente che conferisce l’incarico e che questo obbligo va assolto specificatamente dall’ente conferente. La pubblicazione del nominativo del commissario esterno di concorso da parte dell’amministrazione di provenienza non è pertanto sufficiente ad assolvere gli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

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