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Illegittimità degli affidamenti diretti sempre allo stesso operatore economico

Con Atto del Presidente del 13 settembre 2023, ANAC ha definito illegittima la gestione, da parte di un Comune campano, del servizio di recupero, trattamento e riciclo della frazione organica dei rifiuti affidato alla stessa azienda dal 2020 ad oggi, per violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento, allo scopo di favorire la medesima impresa che -pertanto- si ritiene abbia operato in regime di monopolio per diversi anni, non dovendo sostenere alcun confronto competitivo.

L’Autorità ha evidenziato il seguente quadro di irregolarità e violazioni:

  • Violazione del principio di rotazione degli affidamenti, che comporta il divieto di affidare ripetutamente al medesimo contraente commesse rientranti nello stesso settore di servizi, poiché il Comune è ricorso a ripetuti affidamenti diretti, di durata bimestrale e trimestrale, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016 ed è altresì ricorso a proroghe “tecniche” per l’affidamento del servizio alla medesima impresa a partire dal 2020; con specifico riferimento a questo punto, ANAC ha anche rilevato che, pur volendo tener conto della sospensione del principio in questione introdotta dalla normativa emergenziale operante tra il 16.07.2020 e il 31.07.2021, la maggior parte degli affidamenti consecutivi alla stessa impresa (10 su 12) non ricadono nell’intervallo temporale della moratoria emergenziale. Inoltre, relativamente alla proroga tecnica, ANAC non ha ravvisato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità indicati dalla giurisprudenza e, in particolare, la condizione che la nuova gara fosse già stata avviata al momento della proroga e che l’amministrazione non sia responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario.
  • Violazione del divieto di frazionamento di cui all’art. 35, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, poiché il Comune ha ridimensionato il valore delle commesse allo scopo di poter ricorrere allo strumento dell’affidamento diretto al posto di quelli concorrenziali previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. A riguardo, l’Autorità ha evidenziato che, nel periodo tra il 10 febbraio 2020 e il 9 luglio 2020 il Comune ha affidato in via diretta alla stessa impresa appalti per un valore complessivo pari a € 60.000, quando la soglia per gli affidamenti diretti era fissata in € 40.000; inoltre, tra l’11 aprile 2022 e il 28 marzo 2023, quando la soglia per l’affidamento dei servizi pubblici senza procedure competitive era fissata in € 139.000 il Comune ha affidato in via diretta alla stessa impresa commesse per € 156.181;
  • Violazione delle norme sulla contabilità pubblica, ai sensi delle quali i contratti della PA devono essere redatti in forma scritta, vista l’omessa formalizzazione dei contratti di appalto con l’esecutore del servizio.
  • Violazione degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 stante l’omessa pubblicazione dei dati e informazioni relative agli affidamenti, nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale del Comune.

In esito a quanto sopra, ANAC, attesa la difformità del modus operandi del Comune alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, ha invitato quest’ultimo a adeguarsi alle indicazioni fornite entro un termine di 30 giorni.

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