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Inconferibilità ex art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001: operatività e sospensione condizionale della pena

Con Atto del Presidente del 4 aprile 2023, ANAC -a seguito della richiesta di parere di un Comune- ha chiarito che l’operatività del divieto ex art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 si attua non solo nei confronti dei dipendenti che svolgono incarichi dirigenziali ma anche verso coloro che svolgono funzioni direttive e segretariali.

La questione in esame concerne l’art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 che preclude ai soggetti condannati per i reati contro la PA, anche con sentenza non passata in giudicato, di assumere e svolgere incarichi con funzioni direttive per la gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni e servizi e concessione di sovvenzioni e sussidi, nonché di far parte di commissioni per la scelta di contraenti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed erogazione di sovvenzioni e vantaggi economici.

L’ANAC, in particolare, ha chiarito che:

  • l’art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 configura una diversa fattispecie di inconferibilità, idonea a prevenire la lesione della reputazione dell’Amministrazione derivante dall’affidamento di incarichi particolarmente esposti al rischio di corruzione a dipendenti che hanno commesso reati contro la p.a.
  • per quanto attiene la durata delle preclusioni, l’art. 35 D.lgs. n. 165/2001 mantiene in essere il divieto sino all’emissione di una sentenza di assoluzione che comporti il venir meno della situazione impeditiva.

L’Autorità ha ribadito che questo specifico tipo di inconferibilità è collegata ad uno status soggettivo in cui si trova il dipendente ed assolve ad una funzione di prevenzione della corruzione. Conseguentemente, l’attribuzione o il mantenimento degli incarichi a soggetti destinatari di condanna penale sono vietati per carenza del requisito soggettivo, poiché la sentenza di condanna costituisce una prova dell’inidoneità allo svolgimento di poteri pubblici in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Alla luce di quanto espresso, ANAC chiarisce che l’inconferibilità ai sensi dell’art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 si applica ai dipendenti, a prescindere dalla funzione svolta e a prescindere dalla circostanza che la pena sia stata sospesa.

Tale tipo di inconferibilità, inoltre, secondo ANAC non esclude l’assunzione presso una P.A. ma solamente l’assegnazione di specifiche funzioni incompatibili con la condanna penale, spettando invece all’amministrazione conferente valutare, nel caso specifico, i presupposti per l‘assunzione e l’eventuale assegnazione di mansioni non incompatibili, in conformità con il quadro normativo di riferimento ed il proprio ordinamento (in tal senso TAR Lazio, sent. 209 del 5.01.2023 e Consiglio di Stato n. 1132 del 1.02.2023).

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